Società in nome collettivo: autonomia patrimoniale e responsabilità del socio




La società in nome collettivo è contrassegnata da un rafforzamento della protezione dei creditori sociali e da una più spiccata autonomia patrimoniale rispetto alla società semplice. Da un lato infatti la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod. civ. ) non è convenzionalmente derogabile con effetti per i terzi ai sensi dell'art. 2291 cod. civ. . Dall'altro, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Inoltre (art. 2305 cod. civ. ) il creditore particolare del socio, non può, durante societate, chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore.

Nel corso dell'esame che segue prenderemo in considerazione le cennate regole, come anche le conseguenze della natura eventualmente irregolare della società, della proroga della sua durata e del fallimento in estensione del socio.

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