Società semplice: responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali





La responsabilità patrimoniale dei singoli soci di società semplice in relazione alle obbligazioni sociali è regolata dall'art. 2267 cod. civ. .

Il I comma della norma dispone anzitutto che i creditori della società abbiano la possibilità di far valere i propri diritti sul patrimonio di quest'ultima. Il compendio patrimoniale della società costituisce dunque la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società.

Ben più rilevante è tuttavia il prosieguo della norma, ai sensi della quale per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Secondo la preferibile interpretazione, i soci sarebbero gravati di una responsabilità per debiti altrui, rispondendo in qualità di garanti dei debiti facenti capo alla società, quale autonomo soggetto di diritto nota1. In giurisprudenza questa opinione non è pacifica e spesso è contrastata. Si è affermato che il socio il quale avesse provveduto a pagare il debito della società non vanterebbe il diritto di regresso nei confronti di quest'ultima, quale debitrice principale, né potrebbe surrogarsi nelle ragioni del creditore ormai soddisfatto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12310/99 ).

Seguendo dunque il citato orientamento, condiviso anche da una parte della dottrina nota2, l'art. 2267 cod. civ. contemplerebbe una responsabilità diretta di ciascun socio, per debiti propri, la quale rinverrebbe il proprio fondamento sulla scorta del rilievo che sono i soci gli effettivi contitolari dell'impresa. Ragionando in questo modo si dovrebbe coerentemente affermare che il socio costretto a pagare un debito sociale avrebbe diritto di regresso nei confronti degli altri soci solo pro quota, secondo le proporzioni con cui ciascuno partecipa alle perdite. Così la società si avvantaggerebbe dell'estinzione di un proprio debito ad opera dei soci, avendo la possibilità di cancellarlo dal proprio passivo come se si trattasse di una sopravvenienza attiva.

Queste conseguenze contrastano tuttavia con il principio secondo cui i soci non sono costretti ad effettuare conferimenti ulteriori a quelli pattuiti nel contratto sociale (cfr. l'art. 2253 cod. civ. ). Così opinando si darebbe vita inoltre ad un concetto di plusvalenza anomala che contrasterebbe con la definizione di utile quale supero dei ricavi rispetto ai costi nota3.

Quanto detto conduce a reputare preferibile la configurazione dei debiti sociali in chiave di passività facenti capo esclusivamente alla società, dovendo la concorrente responsabilità dei singoli soci essere reputata semplicemente sussidiaria e secondaria. Secondo alcuni si tratterebbe di una fidejussione ex lege nota4 , secondo altri di una obbligazione personale di garanzia, dotata di una disciplina propria e fondata sulla struttura della società semplice, cui si potrebbe applicare solo analogicamente ed in via integrativa le norme dettate in materia di fidejussione nota5.

Il principio della responsabilità personale di tutti i soci qui in esame non è derogabile in modo assoluto. Certamente non è ammissibile escludere la responsabilità personale e solidale di tutti i soci che abbiano agito in nome e per conto della società, che cioè ne abbiano speso il nome nota6. Per gli altri invece il modo di disporre di cui all'art. 2267 cod. civ. fa residuare la possibilità di una deroga convenzionale di cui si darà conto partitamente.

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Note

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Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 84. Questa configurazione è strettamente dipendente dalla concezione che vede dotate di una piena soggettività tutte le società a base personale. L'idea non è tuttavia condivisa, quantomeno per quanto attiene ai suoi riflessi sul tema oggetto di indagine, in giurisprudenza. Cfr. sul punto Tribunale di Genova, 26/05/1994 .

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nota2

Denozza, Responsabilità dei soci e rischio di impresa nelle società personali, Milano, 1973, p. 102; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1987, p. 151.
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nota3

In questo senso Di Sabato, op. cit., p. 124.
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nota4

Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 91; Simonetto, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959, p. 157.
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nota5

Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 84; Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 218.
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nota6

Occorre precisare che con l'espressione di "soci che hanno agito in nome e per conto della società" si intendono quei soci che esercitano poteri amministrativi e rappresentativi, cioè di soggetti dotati di poteri interni ed esterni (Costi, Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione, Torino, 1967, p. 116; Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, 1982, p. 305 e Cottino, op. cit., p. 151). Secondo un'altra interpretazione invece questo tipo di responsabilità sarebbe collegato alla qualità di coimprenditore rivestita da ciascun socio e sarebbe perciò indipendente dalla sua qualifica di amministratore della stessa (Denozza, op. cit., p. 259 e Vassalli, Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali, Milano, 1973, p. 15). Seguendo il primo filone interpretativo si ritiene che rilevante ai fini della responsabilità sia la sussistenza di un potere amministrativo del soggetto agente: ne consegue che potrebbe essere tenuto anche l'eventuale terzo estraneo alla società cui sia stata attribuita l'amministrazione della società (ove ciò sia ritenuto ammissibile) (così Bolaffi, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone, Milano, 1947, p. 388 e Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959, p. 278). Si badi come il modo di disporre dell'art. 2267 cod. civ. rieccheggi l'espressione utilizzata anche dall'art. 38 cod. civ. dettato in tema di associazioni prive di riconoscimento. Pure in questo caso il tenore verbale della norma ha dato luogo a non poche polemiche ed interpretazioni.
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Bibliografia

  • BOLAFFI, La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone., Milano, 1947
  • COSTI, Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione, Torino, 1967
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
  • DENOZZA, Responsabilità dei soci e rischio di impresa nelle società personali, Milano, 1973
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981
  • GALGANO, Le società in genere, le società di persone, Milano, Tratt.dir.civ.e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
  • GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959
  • SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959
  • VASSALLI, Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali, Milano, 1973

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