Società in nome collettivo: il regime dell'amministrazione



Salva diversa pattuizione nella società in nome collettivo l'amministrazione della società compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Al riguardo vige la regola generale che l'art. 2257 cod.civ. pone per la società semplice. Ne segue che ciascun socio amministratore possa agire in nome e per conto della società senza che vi sia la necessità dell'espressione di una parallela decisione degli altri. Parimenti ognuno potrà opporsi al compimento dell'operazione prima che essa venga attuata. L'eventuale dissidio verrà composto col voto della maggioranza dei soci, determinata non con riguardo al numero di essi (maggioranza numerica), ma in relazione all'entità della loro partecipazione. Qualora invece l'amministrazione spetti a più persone congiuntamente (art. 2258 cod.civ.) sarà necessario per il compimento delle operazioni sociali il consenso di tutti. Soltanto nell'ipotesi in cui si palesasse l'esigenza di evitare un pregiudizio alla società sarebbe permesso ai singoli amministratori, in assenza di difforme previsione dei patti sociali, di agire disgiuntamente.

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati (analogamente a quanto si può dire per la società semplice) dalle norme sul mandato. Essi, quando siano più d'uno, sono solidalmente responsabili nei confronti della società per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e dal contratto sociale. La responsabilità non si estende tuttavia a coloro che siano in grado di dimostrare di essere esenti da colpa (art. 2260 cod.civ. ) nota1 . Come tali, agli amministratori fa capo sia l'obbligo principale consistente nella gestione oculata e produttiva l'attività sociale, allo scopo di massimizzare l'utile, sia quello generale facente capo ad ogni imprenditore.
A tal riguardo vale la prescrizione di cui al II comma dell'art. 2086 cod.civ., come novellato per effetto del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, norma espressamente richiamata dall'art. 2257 cod.civ.

Si pensi anche alla necessità di indicare negli atti e nella corrispondenza la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta nonché il numero d'iscrizione (art. 2250 cod.civ. ) nota2. Agli amministratori incombono anche alcuni obblighi peculiari rispetto al tipo sociale, obblighi che considereremo separatamente.

Anche per le società in nome collettivo si propone la questione, dibattuta in tema di società semplice, dell'ammissibilità dell'affidamento dei poteri di amministrazione ad un soggetto che non sia socio. Non si può, al riguardo, non fare rinvio alla cospicua serie di argomentazioni a favore e contro la tesi secondo la quale non si darebbero amministratori non soci. In sintesi, riprendendo la teorica secondo la quale la responsabilità per il compimento dell'attività di gestione sarebbe intimamente correlata alla qualità di socio (negandosi dunque la possibilità che un terzo venga a svolgere attività di gestione), nello schema proprio della società in nome collettivo il problema si porrebbe in termini ancor più netti. Infatti la responsabilità personale ed illimitata di tutti i soci nei confronti dei terzi non è derogabile, come invece è dato di poter osservare per la società semplice nota3. Nell'ambito di quest'ultima è ben possibile pattuire con efficacia esterna la limitazione di responsabilità per il socio che sia privo dei poteri di amministrazione. Una siffatta clausola dei patti disciplinanti una società in nome collettivo, dagli effetti meramente interni, non priverebbe comunque il socio a favore del quale essa fosse stata predisposta dei poteri di direzione che gli competono nota4 . L'amministratore estraneo potrebbe rivestire, sia pure sottoposto alla predetta direzione, soltanto la qualità di mandatario o di institore. In quest'ultimo senso è lo stesso art. 2298 cod.civ. ad evocare al I comma, oltre che l'atto costitutivo, anche la procura come ambito dal quale desumere le eventuali limitazioni di potere rappresentativo, ciò che non avrebbe senso qualora si trattasse sempre e soltanto di soggetti che rivestono la qualità di soci. Una più approfondita disamina di quest'ultimo aspetto verrà condotta con riferimento al tema della rappresentanza. In questa sede di può tuttavia anticipare come il riferimento fatto dalla norma citata alla procura potrebbe condurre ad un esito interpretativo difforme rispetto all'opinione esposta.

Quanto infine alla revoca dell'amministratore, quando quest'ultimo fosse stato nominato con il contratto sociale, rileverebbe unicamente la sussistenza di giusta causa, secondo le regole di cui all'art. 2259 cod.civ. . L'amministratore nominato con atto separato è invece liberamente revocabile dai soci secondo le norme sul mandato.

Note

nota1

Non è poi detto che tutti i soci rivestano la qualità di amministratori. Sarebbe ben possibile, anche in una società la cui base soggettiva sia formata da una pluralità di persone, che la gestione sia affidata ad uno soltanto dei soci.
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nota2

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p.171.
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nota3

Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p.235.
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nota4

Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.98.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982

Prassi collegate

  • Quesito n. 179-2006/I, Società di intermediazione: poteri di amministrazione e rappresentanza

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