Ai sensi del I comma dell'art.
2275 cod. civ. , norma dettata in tema di società semplice, quando il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale.
L'applicabilità di questa norma è disputata nell'ipotesi in cui, in una società composta da due soci soltanto, venga meno uno di essi. Possono in tal caso gli eredi del socio defunto domandare all'autorità giudiziaria la nomina del liquidatore? Al quesito è stata data risposta negativa. In particolare è stato osservato che la norma richiede, quale presupposto per la nomina da parte del presidente del Tribunale, una situazione di dissidio tra i soci che, per definizione, non può certo sussistere quando sia rimasto un socio soltanto. Nè gli eredi potrebbero in questo senso essere ritenuti validi contradditori del socio superstite, vantando un mero diritto di credito relativamente al valore della partecipazione del socio defunto
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Note
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Cfr. Rubino, Nomina dei liquidatori di società. La Corte Costituzionale e il procedimento di volontaria giurisdizione, in Banca, borsa, tit. cred., 1968, vol. I, p. 602; Asquini, Società personale di due soci e morte di un socio, in Giur. compl. Cass. civ., 1950, vol. III, p. 1049).
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Bibliografia
- ASQUINI, Società personale di due soci e morte di un socio, Giur. compl. Cass. civ. , III, 1950
- RUBINO, Nomina dei liquid. di soc. La Corte Costituz. e il proc. di vol. giurisdiz., Banca, borsa, tit. cred., I, 1968