L'art.
2315 cod. civ. prevede che alla società in accomandita semplice si applichino le disposizioni relative alla società in nome collettivo (ed alla società semplice cui viene fatto ulteriormente rinvio), previa valutazione di compatibilità rispetto alla specifica (ma scarna) normativa di cui al capo IV dedicato al tipo sociale in commento. La logica del rinvio non pone problemi particolari soprattutto per la posizione degli accomandatari, sostanzialmente assimilabili ai soci di una società in nome collettivo. Non agevole talvolta è, al contrario, ricavare soluzioni appaganti per i soci accomandanti
nota1, la cui peculiare qualità rende impraticabile attingere alla disciplina di altri tipi sociali per i casi non previsti.
Nel corso dell'esame che segue si considererà l'applicabilità alla società in accomandita dell'art.
2296 cod. civ. , relativo agli oneri pubblicitari e formali previsti per l'atto costitutivo, del divieto di concorrenza di cui all'art.
2301 cod. civ. , degli artt.
2287 e
2288 cod. civ. concernenti il procedimento di esclusione, dell'art.
2294 cod. civ. riguardante la partecipazione di un soggetto incapace.
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Note
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Denozza, Società in accomandita, Società in accomandita semplice, in Enc. giur. Treccani, 1993, p. 2.
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Bibliografia
- DENOZZA, Società in accomandita, società in accomandita semplice, Enc. giuridica Treccani, 1993