Società composta da due soci soltanto: procedimento di esclusione



Ai sensi del III comma dell'art. 2287 cod. civ. , quando la società sia composta soltanto da due soci l'esclusione di uno deve essere pronunziata dal T ribunale su istanza dell'altro socio. Il motivo del modo di disporre della norma è chiaro: l'attribuzione ad un soggetto terzo del potere di determinare l'esclusione ha quale scopo la risoluzione preventiva di una questione che quasi certamente degenererebbe in una lite.

E' tuttavia salva la possibilità che i patti sociali prevedano apposita clausola compromissoria, volta a deferire ad uno o più arbitri lo scioglimento della questione relativa all'esclusione (Appello di Trento, 20/03/1999 ; Cass. Civ. Sez. I, 4814/88 ). In tal caso il ricorso al giudice diverrebbe improcedibile. Si è reputato che tali controversie non abbiamo a che fare con diritti indisponibili che coinvolgano interessi generali della società, nonostante l'eventuale attitudine a determinarne indirettamente lo scioglimento (Tribunale di Napoli, 29/03/2003 ).

L'operatività dell'esclusione presenta nell'ipotesi in esame una netta differenza rispetto a quella di cui al II comma dell'art. 2287 cod. civ. . L'esclusione decisa dai soci è infatti efficace una volta decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Quando invece la società sia composta da due soli soci, l'esclusione ha effetto soltanto a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza, avente natura costitutiva, che abbia statuito in tal senso (Tribunale di Milano, 07/02/2003 ). Quando motivi di speciale gravità ed urgenza lo impongano, sull'esclusione si potrà tuttavia provvedere ex art. 700 c.p.c. (Tribunale di Cassino, 03/12/1996 ).

Prassi collegate

  • Quesito n. 207-2011/I, La decisione di esclusione del socio di snc

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