Situazioni giuridiche soggettive imprescrittibili



Ai sensi del II comma dell'art. 2934 cod.civ., non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili, nonché gli altri diritti indicati dalla legge.

Come individuare i casi descritti dalla prima parte del II comma della norma citata?

A tal proposito si deve trattare di una piena indisponibilità e non di una semplice limitazione: ad esempio i diritti di uso ed abitazione non sono disponibili ex 1024 cod.civ.. Ad essi, tuttavia, può ben farsi rinunzia e il non uso ne importa la prescrizione nota1 .

Vi sono invece situazioni soggettive connotate da una totale indisponibilità. La preclusione abbraccia anche quella particolare modalità che si sostanzia nella rinunzia. In questi casi l'imprescrittibilità non è che il corollario dell'assoluta impossibilità da parte del titolare del diritto di disporne: come non è possibile far venir meno il diritto volontariamente mediante un atto abdicativo del medesimo, allo stesso modo non è possibile che si possa pervenire indirettamente a ciò mediante una consapevole o inconsapevole condotta omissiva nota2 .

Compiendo una breve ricognizione relativamente al fenomeno in considerazione, possiamo annoverare tra le situazioni soggettive imprescrittibili:

  1. i diritti assoluti non patrimoniali (vale a dire i diritti della personalità: diritto al nome, alla riservatezza, all'integrità personale, all'immagine);
  2. le potestà , che consistono in poteri concessi per il perseguimento di interessi di un soggetto diverso rispetto al titolare del potere stesso: a ben vedere infatti il campo di applicazione della prescrizione ha per oggetto soltanto i diritti. Corrispondendo le potestà a poteri funzionali, non corrisponderebbe a una tale struttura l'eventuale estinzione della situazione attiva in esito al decorso del termine prescrizionale;
  3. le facoltà, le quali non hanno vita autonoma, potendo eventualmente prescriversi il diritto rispetto al quale esse configurano un'esplicitazione ( in facultativis non datur praescriptio );
  4. alcuni diritti potestativi ad attuazione giudiziale :
  5. le azioni dirette ad accertare uno status familiare o a contestarlo: ad esempio l'azione di reclamo o di contestazione dello stato di figlio (artt. 248 e 249 cod.civ.);
  6. l'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio (art. 263 cod.civ.);
  7. le azioni dichiarative o di accertamento (es. l'azione di nullità: art. 1422 cod.civ.);
  8. l'azione di petizione di eredità ( petitio hereditatis : art. 533 II comma cod.civ.);
  9. il diritto di proprietà . L'imprescrittibilità del diritto di proprietà non è espressamente prevista da alcuna norma: la si ritrae indirettamente in forza delle seguenti considerazioni:
  10. non è prevista l'estinzione per non uso ventennale come per gli altri diritti reali (minori parziari);
  11. è prevista l'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione (art. 948 cod.civ.);
  12. l'art. 841 cod.civ. prevede la facoltà di poter in ogni tempo chiudere il fondo. In ogni caso la ratio dell'imprescrittibilità della proprietà consiste nella configurazione del diritto dominicale come situazione del tutto autosufficientenota3. All'inerzia del titolare non si potrebbe contrapporre alcuna possibilità di giovamento da parte di un altro soggetto che possa profittare del venir meno del diritto nota4 . Ovviamente rimane impregiudicata l'eventualità che intervenga, a favore di altro soggetto, l'efficacia acquisitiva propria dell'usucapione, ricorrendone i requisiti.


Note

nota1

Così anche Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.157.
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nota2

Analogamente Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1978, p.393.
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nota3

Individua questa ratio Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.397.
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nota4

A meno di concludere che la precrizione venga a soddisfare un interesse collettivo facente capo allo Stato, cui si sarebbero dovuti attribuire tutti i beni immobili vacanti a causa del non uso del proprietario (cfr.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.115).
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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