Simulazione e testamento



Si ritiene prevalentemente che la simulazione non sia fenomeno riferibile all'ambito testamentario: il modo di disporre dell' ultimo comma dell'art. 1414 cod.civ., che fa menzione di atti unilaterali "destinati ad una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario" manifesterebbe un'incompatibilità logica con il negozio testamentario nota1 . Al più si potrebbe parlare di riserva mentale del testatore, la cui rilevanza sarebbe nulla. D'altronde l'eventuale manifestazione o chiarimento del testatore che subentrasse in un tempo successivo ed eventualmente di contenuto divergente rispetto alle volontà manifestate in precedenza varrebbe quale revoca, eliminando in radice la portata del problema. Premesse queste osservazioni, è tuttavia il caso di mettere a fuoco una disposizione che sembra avere a che fare con la questione.

L'art. 627 cod.civ., il cui titolo è "disposizione fiduciaria" ha un contenuto potenzialmente ambiguo: parla infatti di disposizioni fatte a favore di una persona (dichiarata nel testamento) come soltanto apparenti, in quanto riguardanti altra persona. Non è data azione per far dichiarare questa apparenza. L'uso di questo termine ci condurrebbe a ritenere il caso sussumibile sotto la specie della simulazione nota2 . In realtà sembra più propriamente classificabile nei termini di fiducia e di interposizione reale nota3. Si tratta del caso in cui il testatore investa di un'attribuzione un soggetto al quale in vita abbia conferito l'incarico fiduciario di provvedere, una volta acquisito il diritto, a trasferirlo ad un soggetto determinato. La disposizione istitutiva produrrà realmente i propri effetti e, qualora il fiduciario adempia spontaneamente il patto stretto con il testatore, non potrà agire per la ripetizione di quanto trasferito in ossequio di quegli accordi. Il vincolo scaturente dal mandato fiduciario di trasferire l'attribuzione al terzo viene generalmente definita quale obbligazione naturale nota4 .

L'aspetto problematico che viene in considerazione a proposito della fattispecie è costituito dalla compatibilità del mandato fiduciario post mortem rispetto al divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ. ed all'eventuale violazione dei divieti di legge in ordine all'istituzione di determinati soggetti nota5 .

Note

nota1

Distaso, La simulazione dei negozi giuridici, Milano, 1960, p.301; Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Milano, 1962, p.528; Giannattasio, Delle successioni, Libro II, Torino, 1962, p.199; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.152.
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nota2

I sostenitori di questa tesi affermano l'inefficacia del lascito all'interposto, in quanto non voluto, almeno in presenza di una controdichiarazione sottoscritta dal testatore e dall' interposto (Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p. 495; Cicu, Il testamento, Milano, 1942, p. 211).
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nota3

In questo senso la dottrina prevalente (cfr. Bigliazzi Geri, Appunti in tema di simulazione del testamento, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1962, p. 1286; Pugliatti, La simulazione nei negozi unilaterali, Milano, 1951; Funaioli, Adempimento per opera di un terzo di disposizione fiduciaria, in Temi, 1950, p. 128).
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nota4

Si veda Gazzara, voce Fiducia testamentaria, in Enc.dir., vol. XVII, 1968, p.431; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 464. Contra, sul presupposto che il fiduciario non adempie una propria obbligazione nei confronti del beneficiario mediato, è stato asserito che la fiducia genera un dovere equiparato dalla legge, per quanto concerne gli effetti, all'obbligazione naturale ex art. 2034, II comma, cod.civ. (Mirabelli, Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c., in Riv.trim.dir.proc.civ., 1995, p. 1061; Costanza, La disposizione fiduciaria, in Giur.sist.civ. e comm. dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p. 24).
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nota5

Parte della dottrina (Bigliazzi Geri, cit., p.1280) ha rilevato che il lascito deve essere considerato invalido in quanto compiuto in attuazione di patto successorio nullo ex art. 458 cod.civ. tra testatore e beneficiario simulato.
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Bibliografia

  • AZZARITI, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Trattato Rescigno, 6, 1982
  • BIGLIAZZI GERI, Appunti in tema di simulazione del testamento, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1962
  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • COSTANZA, La disposizione fiduciaria, Torino, Giur.sist.civ.comm. dir. Bigiavi, 1983
  • DISTASO, La simulazione dei negozi giuridici,, Torino, 1960
  • FUNAIOLI, Adempimento per opera di un terzo di disposizione fiduciaria, Temi, 1950
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GAZZARA, Fiducia testamentaria, Enc.dir., XVII, 1968
  • GIANNATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., 1962
  • MIRABELLI, Le disposizioni fiduciarie nell'art. 627 c.c., Riv.trim.dir.proc.civ., 1995
  • PUGLIATTI, La simulazione dei negozi unilaterali, Milano, Diritto civile. Saggi, 1951
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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