Simulazione e società



Può, in difetto di previsione normativa, definirsi rilevante e in quali limiti il fenomeno simulatorio in tema di società ? Prima di tentare una risposta occorre mettere a fuoco la pecualire rilevanza della questione: da un lato infatti l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di capitali possiede effetti costitutivi in ordine alla soggettività dell'ente, dall'altro il fenomeno possiede una portata che esula dai rapporti tra i soci, coinvolgendo i terzi (clienti, fornitori, creditori, etc.).

Solitamente il tema viene riferito alla considerazione delle cause di nullità espresse dall'art. 2332 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 12302/92 ). Secondo un'opinione nota1 , in base all'assenza della previsione della simulazione al novero dei casi che inducono nullità della società, essa non sarebbe configurabile (Cass. Civ., Sez. VI-V, 29700/2019; Cass. Civ., Sez. I, 22560/2015; Cass. Civ. Sez. I, 3666/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 12302/92). Questa spiegazione non può soddisfare: abbiamo già rilevato in materia di contratto l'inadeguatezza del collegamento tra simulazione e nullità e la conseguente impossibilità di ricondurre l'improduttività degli effetti dell'atto simulato all'eventuale nullità del medesimo.

Altra opinione prescinde dal modo di disporre dell'art. 2332 cod.civ. per giungere ad una valutazione positiva della configurabilità della simulazione, sia pure senza basare questo asserto su ulteriori argomenti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4418/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 2465/97 ) nota2.

Si potrebbe anche vagliare la fondatezza di un orientamento intermedio: la mancata previsione della simulazione tra le cause di nullità non tanto dovrebbe essere valutata quale indice di non configurabilità della medesima, quanto come irrilevanza della stessa per quanto attiene ai terzi, ai quali pertanto risulterebbe inopponibile. Diviene in questo modo più agevole comprendere l'opinione di parte della giurisprudenza, secondo la quale sarebbe rilevante la simulazione del contratto di società, ma non della società come ente (Cass. Civ. Sez. I, 4231/83 ). Sotto il profilo probatorio è stato deciso che la mera inattuazione dello scopo sociale non può indurre a ritenere di per sé, prescindendosi da ulteriori elementi, la natura simulata dell'atto (Cass. Civ., 6515/94 ).

Note

nota1

Si veda Borgioli, La nullità della società per azioni, Milano, 1977, p. 362; Angelici, La società nulla, Milano, 1975, p. 260.
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nota2

Più in generale, in relazione ai contratti plurilaterali, viene asserito come la simulazione sia configurabile semprechè l'accordo simulatorio intercorra fra tutte le parti del contratto. In caso contrario l'intesa simulatoria varrebbe solo nei rapporti tra le parti che l'hanno posta in essere, ma non con le altre parti del contratto (cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 701; Ricciuto, La simulazione, in I contratti in generale, t. 2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 1412) cfr., in giurisprudenza, Cass.Civ. Sez. III, 8939/87, contra Cass.Civ. Sez. I, 5735/92 ).
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Bibliografia

  • ANGELICI, La società nulla, Milano, 1975
  • BORGIOLI, La nullità della società per azioni, Milano, 1977
  • RICCIUTO, La simulazione, Torino, I contratti in gen., a cura di Gabrielli, II, 1999

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