Simulazione e matrimonio



L'art. 123 cod.civ. prescrive che il matrimonio (ma la norma si applica anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 76/2016) può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti nota1. L'esistenza di un accordo simulatorio potrebbe anche rilevare ai fini dell'esclusione dell'addebito della separazione nell'ambito del relativo giudizio, valendo a fondare il convincimento di uno dei coniugi di non essere soggetto agli obblighi scaturenti dal vincolo matrimoniale, per l'appunto simulato nota2 (Cass. Civ., 1722/90 ).

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero, nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi, successivamente alla celebrazione medesima (Cass. Civ., 1262/88 ).

Da notarsi che, anche successivamente al decorso del termine annuale per l'impugnativa de qua, risulta pur sempre ammissibile la delibazione della pronunzia del Tribunale ecclesiastico relativa alla nullità del matrimonio per esclusione di uno dei bona matrimonii (Cass. Civ., 5026/90 ).

Note

nota1

Trattasi di un'ipotesi di simulazione assoluta dell'atto negoziale (Puccini, Contributo allo studio della simulazione nel matrimonio civile (art. 123), in Diritto di famiglia e delle persone, 1980, p. 250; Finocchiaro, Diritto di famiglia (legislazione - dottrina - giurisprudenza), Commento sistematico alla legge 19 maggio 1975, n. 151, Milano, 1984, p. 162.
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nota2

Una differente teoria (Costanza, Sulla simulazione matrimoniale, in Riv.dir.civ., II, 1976, p. 680) rileva l'incompatibilità della fattispecie in esame con la simulazione.  L'atto matrimoniale sarebbe infatti del tutto privo di natura negoziale. In tale prospettiva, la fattispecie esaminata sarebbe equiparata ad un'ipotesi di abuso di diritto.
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Bibliografia

  • COSTANZA, Sulla simulazione matrimoniale, Riv.dir.civ., II, 1976
  • FINOCCHIARO, Diritto di famiglia (legislazione - dottrina - giurisprudenza), Milano, Comm.sist. l. 151/75, 1984
  • PUCCINI, Contributo allo studio dell’accertamento privato, Milano, 1958

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