Il termine
causa nota1 possiede un significato plurivoco, venendo a designare concetti diversi l'uno dall'altro. La stessa nozione di causa propriamente intesa come elemento essenziale del contratto evidenzia una notevole complessità strutturale, che assoggetteremo a speciale disamina.
Prescindendo dalla considerazione del termine "causa" quale sinonimo del momento eziologico di un fenomeno in genere, si parla spesso di causa come di
ragione giustificatrice di un'attribuzione patrimoniale nota2 .
Così si parla di indebito oggettivo quando il pagamento sia stato effettuato
sine causa, di arricchimento
senza causa quando manca ogni ragione giustificativa dello spostamento patrimoniale (cfr. artt.
2033 e
2041 cod.civ.).
Inoltre si parla di causa dell'obbligazione al fine di evocarne la derivazione ( ex empto, ex locato, ecc.)
nota3.
In questi casi il termine causa non ha nulla a che vedere con la causa quale elemento essenziale del contratto
nota4 nota4.
Particolari difficoltà si pongono a proposito della dicotomia causa obligandi - causa elemento essenziale del contratto. La dottrina meno recente aveva sviluppato il primo concetto, soprattutto preoccupata di individuare la fonte di vincolatività della promessa produttiva di obbligazioni
nota5 nota5. La causa del contratto si rinveniva nella fonte delle contrapposte obbligazioni, nelle singole
causae obligandi.
Questa teorica è stata riproposta più recentemente da chi se ne è servito per negare l'unitarietà del concetto di causa all'interno della categoria generale del negozio giuridico
nota6, pervenendo all'individuazione della causa quale elemento propulsivo strettamente correlato alla produzione degli effetti traslativi di cui all'art.
1376 cod.civ..
A questa tesi, che pure ha l'indubbio merito di sollecitare una speciale attenzione sui c.d. negozi con causa esterna (ipotesi di pagamento traslativo), risulta preferibile l'opinione dominante, la quale concepisce invece la causa come un fenomeno unitario
nota7 .
In relazione al contratto e, più in generale, agli atti aventi natura negoziale, la causa possiede un ambito di rilevanza esattamente pari a quello della latitudine dell'autonomia dei privati
nota8.Ciò nel senso che in quegli atti ove la volontà delle parti non è in grado di orientare gli effetti, i quali sono dalla legge direttamente riconnessi alla materialità dell'atto (meri atti giuridici), non è probabilmente neppure possibile parlare di causa, non essendovi alcuna possibilità di far dipendere dall'intento delle parti la qualità dell'efficacia dell'atto
nota9. Quando invece gli effetti del negozio, o più specificamente del contratto, sono riconducibili alla volontà delle parti, occorre che sussista (art.
1322 cod.civ.) un elemento idoneo a supportarne il profilo effettuale.
Note
nota1
E' intenzione di chi scrive dare soltanto alcune semplici indicazioni che possano comunque valere ad illustrare sinteticamente i termini della non mai sopita discussione intorno alla causa, nodo concettuale di teoria generale di fondamentale rilevanza. Occorre a questo proposito porre in risalto il singolare contrasto tra l'essenzialità dell'elemento causale relativamente alla nozione ed alla disciplina del contratto e, più in generale dell'atto negoziale e la palese insufficienza delle definizioni normative (tant'è che Ferrara,
Teoria dei contratti, Napoli, 1940, p.127, lo definiva, sia pure sotto il vigore di una diversa normativa, un concetto "vago e misterioso").
top1nota2
Santoro Passarelli,
Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.174 e Barcellona,
Note critiche in tema di rapporti tra negozio e giusta causa dell'attribuzione, in Riv.trim.dir. e proc. civ., 1965, p.1.
top2nota3
Storicamente il concetto di causa è stato dapprima riferito all'obbligazione, poiché sotto il vigore del Còde dominava in dottrina l'idea che il contratto fosse esclusivamente fonte dell'obbligazione: vedi Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.761.
top3nota4
Sulla distinzione tra causa del contratto e causa delle obbligazioni si veda Messineo,
Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., Milano, 1973, p.124.
top4nota5
Cfr. Venezian,
La causa dei contratti, in Studi sulle obbligazioni, vol II, Roma, 1918, p.57.
top5nota6
La Porta,
Il problema della causa del contratto, Torino, 2000, p. 85. L'A. giunge a configurare (p.127), in relazione agli atti in forza dei quali si produce il trasferimento quale prestazione isolata (anche qualificabili come negozi con causa esterna) la sola rilevanza della causa intesa come
causa obligandi, volta cioè a giustificare lo spostamento patrimoniale.
top6nota7
Cfr. Bianca,
Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, pp.449 e ss..
top7nota8
Conforme Bianca per il quale "la causa è alla base del riconoscimento della autonomia contrattuale" (in
Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.447), ma anche Di Majo, voce
Causa del negozio giuridico, in Enc.giur. Treccani, p.1, laddove sottolinea come la libertà di costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici è riconosciuta con riferimento agli scopi o funzioni in ragione dei quali detti rapporti vengono creati, modificati od estinti. Detta libertà, espressione dell'autonomia privata trova i propri limiti "naturalmente nel lecito e nel rispetto dei diritti dei terzi".
top8nota9
Sulla distinzione tra meri atti giuridici e negozio giuridico si veda Betti, voce
Atti giuridici, in Enc.dir., p.1507.
top9Bibliografia
- BETTI, Atti giuridici, Enc. dir.
- DI MAJO, Causa del negozio giuridico, Enc. Giur. Treccani
- FERRARA, Teoria dei contratti , Napoli, 1940
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- VENEZIAN, La causa dei contratti, Roma, Studi sulle obbligazioni, II, 1918