Servitù di scolo



Contenuto della servitù di scolo è il defluvio delle acque derivanti dall'altrui fondo. Tali acque, ex art. 909, II comma, cod.civ. , possono essere cedute a piacimento del proprietario del fondo dominante proprio perchè la servitù, pur senza impedire al proprietario del fondo servente di variare l'uso delle acque per conto proprio (art. 1096 cod.civ. ), ha lo scopo di assicurarle a un dato fondo dominante, impedendone la diversione a vantaggio di altri (artt. 1094 e 1098 cod.civ.). Si tratta, in altri termini, di una servitù attiva (come si afferma nella legge: artt. cit., e 1095 cod.civ. ), allo scopo di distinguerla dalla soggezione a ricevere gli scoli del fondo superiore stabilita nell'art. 913 cod.civ. . Quest'ultima consiste tuttavia non tanto una "servitù passiva di scoli", quanto piuttosto un limite legale della proprietà nota1.

Se la servitù è concessa per un uso determinato con restituzione al concedente o ad altri di ciò che avanza, il titolare della servitù non può variare l'uso a danno del fondo cui la restituzione è dovuta (art. 1097 cod.civ. ).

Questa servitù può essere anche acquistata per usucapione , la quale decorre dal giorno in cui il proprietario del fondo posseduto come dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e a condurre le acque (art. 1095, I comma, cod.civ. . Il regolare spurgo e la manutenzione del cavo raccoglitore e conduttore ne determina la presunzione legale di appartenenza al proprietario del fondo dominante, salvo titolo, segno o prova in contrario (segno contrario si reputa l'esistenza nel cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui è aperto, artt.cit.: II e III comma) nota2.
Può darsi che una servitù di scolo apparente muti tale natura, divenendo non apparente: si pensi al caso del canale il quale successivamente venga interrato per la parte posta sul fondo servente. Tale mutamente non è irrilevante: il decorso del tempo trascorso durante il periodo di apparenza della servitù quando non abbia già condotto alla maturazione dell'acquisto per usucapione si interrompe nel momento in cui la situazione di apparenza è mutata in esito all'interramento ( Cass. Civ., Sez. II, 1616/2014).

Il proprietario del fondo servente può sempre liberarsi dalla servitù, sostituendovi la concessione e l'assicurazione di un corpo d'acqua viva , la cui quantità, in mancanza d'accordo, potrà essere determinata dall'autorità.

Note

nota1

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.277; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.670.
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nota2

Si vedano p.es. Burdese, Scoli e avanzi d'acqua (servitù di), in N.mo Dig. it., p.763; Tamburrino, Le servitù, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1968, p.418; Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1967, p.564.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRANCA, Servitù prediali, Bologna Roma, Comm.cod.civ., 1967
  • BURDESE, Scoli e avanzi d'acqua (servitù di) , Torino, N.sso Dig.it., XVI, 1969
  • TAMBURRINO, Le servitù, Torino, Giur.sist.civ. e comm. diretta da Bigiavi, 1968

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