Servitù continue e discontinue



La distinzione tra servitù continue e discontinue è desumibile dal modo di disporre dell'art. 1073, III comma, cod.civ. , norma dettata in tema di estinzione del diritto, nella quale si parla di servitù che si esercitano a intervalli.

La differenza tra servitù continue e discontinue si fonda da un lato sull'intervallo temporale relativo all'esercizio (a seconda cioè del fatto che si eserciti ininterrottamente o meno), dall'altro sulla conseguenza che se ne trae relativamente alla condotta umana diretta all'esercizio della servitù, essendosi rilevato che la continuità è attributo dell'esercizio non fondato sul fatto dell'uomo. Esso infatti darebbe luogo a singoli atti di utilizzo che, per propria natura, non possono che dar luogo all'esercizio discontinuo della servitù (Tribunale di Taranto, 16 dicembre 1995 ; Cass. Civ. Sez. II, 1378/77 ; Cass. Civ. Sez. II, 1428/94 ).

Discontinue sono pertanto le servitù che vengono esercitate a intervalli (non importa se regolari o meno), poichè richiedono la condotta umana la quale, per propria natura, non può essere ininterrotta. Si pensi ad una servitù di passaggio nota1.

Continue sono invece le servitù il cui esercizio avviene senza interruzione, non richiedendo un fatto attuale dell'uomo nota2. Esempio di questa specie è la servitù di acquedotto, che è in perpetuo esercizio a far tempo dalla costruzione dell'acquedotto nota3.

Tipicamente continue sono le servitù negative: si pensi ad una servitù altius non tollendi. Essa infatti viene esercitata in modo permanente per effetto della condotta meramente negativa tenuta dal proprietario del fondo servente e che si concreta in un non facere nota4.

Note

nota1

Così p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.241; De Ruggiero-Maroi, Istituzioni del diritto privato, Messina, 1951, p.606.
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nota2

V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.161.
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nota3

Si vedano, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.253; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.558.
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nota4

Cfr. Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1987, p.425; Tazza, In tema di servitù "altius non tollendi", in Dir. giur., 1966, pp.650 e ss..
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Bibliografia

  • BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987
  • DE RUGGIERO MAROI, Istituzioni del diritto privato, Messina, 1951
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • TAZZA, In tema di servitù "altius non tollendi", dir.giur., 1966

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