Ai sensi dell'art.
1047 cod.civ. colui che ha diritto di derivare acque dai fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, se ciò sia necessario,
appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo di pagare un'indennità e di fare e mantenere le opere occorrenti a preservare i fondi da ogni danno
nota1.
Nella derivazione e nell'uso delle acque occorre evitare, tra utenti superiori e inferiori lungo il fiume, ogni reciproco pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle stesse (art.
1048 cod.civ.).
Note
nota1
V. Dejana, Appoggio e infissione di chiusa, in Enc. dir., pp.811 e ss..
top1Bibliografia
- DEIANA, Appoggio e infissione di chiusa, Milano, Enc.dir., II, 1958