Servitù coattiva di appoggio e di infissione delle chiuse



Ai sensi dell'art. 1047 cod.civ. colui che ha diritto di derivare acque dai fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, se ciò sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo di pagare un'indennità e di fare e mantenere le opere occorrenti a preservare i fondi da ogni danno nota1.

Nella derivazione e nell'uso delle acque occorre evitare, tra utenti superiori e inferiori lungo il fiume, ogni reciproco pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle stesse (art. 1048 cod.civ.).

Note

nota1

V. Dejana, Appoggio e infissione di chiusa, in Enc. dir., pp.811 e ss..
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Bibliografia

  • DEIANA, Appoggio e infissione di chiusa, Milano, Enc.dir., II, 1958

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