Sede secondaria (società in nome collettivo)



L'art. 2299 cod. civ. (norma dettata in tema di società in nome collettivo, ma estensibile anche alla società in accomandita semplice) prevede che un estratto dell'atto costitutivo debba essere depositato ai fini dell'iscrizione presso il registro delle imprese del luogo in cui la società abbia istituito la sede (o le sedi) secondaria dotata di stabile rappresentanza. Ciò nel termine di trenta giorni dall'istituzione delle detta sede, istituzione che può non soltanto scaturire dall'atto dal quale la società trae vita, ma anche da un successivo atto modificativo dei patti sociali ed istitutivo della sede secondaria.

Tra i dati che necessariamente debbono risultare dall'estratto v'è, ai sensi del II comma della norma in esame, l'indicazione dell'ufficio del registro presso il quale la società risulta iscritta, nonchè la data dell'iscrizione.

La formalità pubblicitarie si completavano, per effetto del III comma dell'art. 2299 cod. civ. , con il deposito presso il registro delle imprese la cui competenza territoriale è individuata in base al predetto criterio di cui al I comma, della firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede secondaria. La relativa disposizione è stata abrogata dall'art. 33 della l. 24 novembre 2000, n. 340 .

Da quanto sopra descritto si evince che il concetto di sede secondaria è strettamente dipendente dalla preposizione, a detta sede, di un soggetto dotato di poteri rappresentativi. Si potrà indifferentemente trattare di uno dei soci amministratori, di un institore, financo di un procuratore dotato di specifici poteri. Ciò che conta è che un tale soggetto esista, che possa dirsi sussistente un centro direttivo, non potendosi per sede secondaria intendersi il semplice approntamento di locali ove occasionalmente si svolga l'attività della società nota1. Qual è la rilevanza della sede secondaria? Sicuramente essa possiede una rilevanza giuridica e contabile, ma è comunque evidente che la sede della società, ai fini dell'individuazione del foro generale, del Tribunale competente per dichiararne il fallimento, è sempre quella legale. In definitiva la sede secondaria assume l'importanza di palesare il collegamento tra la medesima e la società (Cass. Civ. Sez. I, 4355/97 ).

L'attuale III comma della norme in esame prescrive che l'istituzione di sedi secondarie debba essere denunziata ai fini dell'iscrizione nello stessa termine di trenta giorni previsto dal I comma anche all'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è iscritta la società (vale a dire in quello nella cui sfera territoriale è compresa la sede legale).

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Note

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Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 310.
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Bibliografia

  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955

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