Scomparsa



La scomparsa si verifica quando, in relazione ad una persona fisica si siano verificate le seguenti due situazioni:
  1. allontanamento dal luogo dell'ultimo domicilio o residenza;
  2. mancanza di notizie. Ovviamente non è sufficiente un qualsiasi allontanamento volontario accompagnato dalla assenza di notizie: occorre che si sia ingenerata una situazione di vera e propria incertezza circa la sorte della persona. Si noti che la legge non prevede un termine minimo di mancanza della persona dal luogo senza sue notizie per farne scaturire la "scomparsa". E' tuttavia logico che decorra un intervallo temporale significativo perchè la mancanza della persona esponga a rischio la conservazione del patrimonio di quest'ultima.

E' l'apprezzamento di questo rischio più che quello della durata dell'assenza a rendere necessaria la nomina del curatore.

La situazione di "scomparsa" è comunque una situazione di fatto che non abbisogna di alcuna dichiarazione giudiziale nota1.
Quando si verifichino i presupposti di cui sopra v'è appunto la possibilità che si nomini un curatore dello scomparso, il quale compia atti in funzione di conservazione del patrimonio (art. 48 cod.civ.). Tale curatore viene definito come rappresentante, nozione ben diversa da quella del curatore che viene ad integrare la volontà del relativamente incapace (curatore assistente) nota2. L'attività del curatore ha finalità conservativa, ma non è escluso che possano venire in esame anche attività complesse, quali la gestione di società con il fine di evitare che l'attività economica possa subire un danno (Cass. Civ., Sez. II, 4081/2014). In tal caso allo scopo di stabilire il compenso del curatore, il Tribunale dovrà anche acquisire il parere di congruità dell'Ordine professionale competente ai sensi dell'art.2233 cod.civ..
L'assenza non produce alcun mutamento relativamente alla capacità del soggetto (Cass. Civ. Sez. II, 7364/91 ) o ai rapporti giuridici facenti capo al medesimo (Cass. Civ. Sez. I, 2672/83).

L'incertezza circa l'esistenza del soggetto rileva anche in ordine alla possibile acquisizione di diritti.Sotto tale aspetto provvedono gli artt. 69 , 70 , 71 , 72 e 73 cod.civ., distinguendo la mera scomparsa dalla dichiarazione di morte presunta.

Innanzitutto nessuno può reclamare alcun diritto in nome della persona di cui s'ignora l'esistenza (tale è anche lo scomparso), se non ne prova l'esistenza nel momento in cui il diritto è nato (art. 69 cod.civ. ). Se questa prova non è conseguibile, il diritto verrà attribuito alle persone viventi cui sarebbe toccato, se al momento in cui è sorto, lo "scomparso" fosse morto. Da ciò si desume che, aprendosi una successione cui sia chiamato uno scomparso, la delazione ereditaria opererà a favore di chi sarebbe stato chiamato in mancanza dello scomparso (art. 70 cod.civ.).

Tutto ciò senza pregiudizio dei diritti eventualmente spettanti allo stesso scomparso (nel caso che fosse vivo) o dei suoi eredi o aventi causa (art. 71 cod.civ.).

Note

nota1

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 93.
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nota2

Sia che venga considerato un rappresentante o un curatore speciale, il fine non cambia, rimanendo la conservazione del patrimonio dello scomparso. Si tenga presente che se quest'ultimo ha già un rappresentante legale o volontario, costui continuerà a gestirne gli interessi, a meno che il Tribunale, in caso di contrasto d'interessi o di malgoverno del patrimonio, non reputi necessario nominare un altro curatore. Si confrontino Romagnoli, Dell'assenza, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, pp.129 e ss.; Ruperto, Curatori speciali, in Enc. dir., p.536; Callegari, Assenza (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.1124; Lojacono, Amministrazione (atti di), in Enc. dir., p.159.
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Bibliografia

  • CALLEGARI, Assenza (dir.civ.), NDI, I, 2
  • LOJACONO, Amministrazione (atti di), Enc.dir., II, 1958
  • ROMAGNOLI, Dell'assenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • RUPERTO, Curatori speciali, Enc.dir., XI, 1962

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