Nelle
scommesse bilaterali (quali ad esempio il gioco del Lotto
nota1 )
ogni partecipante conclude il contratto con l'organizzatore, che assume la veste di scommettitore. I contratti sono tanti quanti sono i partecipanti. Ciascuno degli scommettitori si aspetta di vincere il premio predeterminato in dipendenza del fatto che si verifichi o meno l'evento previsto (il sorteggio di un determinato numero, la produzione di un fatto determinato: es. che arrivi primo un cavallo in una gara, etc.). Ciò del tutto indipendentemente dalla quantità degli scommettitori, ciascuno dei quali assume un proprio distinto rapporto bilaterale con l'organizzatore (bookmaker)
nota2 .
Quanto alla natura giuridica della
ricevuta o del biglietto rilasciato dalla ricevitoria, occorre precisare che si tratta di un mero titolo di legittimazione e non di un titolo di credito, stante l'assenza delle caratteristiche di letteralità ed autonomia che sono proprie di questi ultimi (Cass. Civ. Sez. III,
11924/93 )
nota3.
Note
nota1
Nel Lotto pubblico il rapporto si instaura tra il singolo scommettitore che versa la posta che è disposto a perdere e lo Stato che assume il rischio di dover corrispondere la vincita. L'ammontare della vincita è predeterminata in relazione al calcolo probabilistico, in maniera del tutto indipendente dal numero dei giocatori.
top1nota2
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.222.
top2nota3
Questa soluzione è confermata anche dalla considerazione in base alla quale si tratta di documenti non destinati alla circolazione: Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.168.
top3Bibliografia
- MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
- VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986