Scissione: la relazione degli amministratori e degli esperti



Il combinato disposto degli artt. 2501 quinquies e 2506 ter cod. civ. prevede che gli amministratori delle società partecipanti alla scissione illustrino e giustifichino, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e, in particolare, il rapporto di cambio indicando, in relazione a quest'ultimo, i criteri di determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione. Contestualmente essi debbono illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote ed indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che, eventualmente, rimane in capo alla società scissa. In particolare, come si dirà sul punto specifico, la determinazione dei concambi viene effettuata in base ai valori economici dei patrimoni trasferiti alle beneficiarie come risultano dai cosiddetti "bilanci di scissione" opportunamente predisposti dai medesimi amministratori in epoca anteriore alla formazione del documento in esame.

La relazione esplica una funzione informativa essenziale nei confronti dei soci e dei terzi che possono, in base ad essa, valutare e comprendere l'operazione di scissione nelle sue motivazioni e nei suoi effetti. La detta relazione dovrà quindi illustrare compiutamente gli obiettivi strategici e le implicazioni di ordine finanziario, produttivo e organizzativo che si realizzeranno, come anche dovrà chiaramente indicare gli effetti giuridici delle scelte assunte nel progetto di scissione.In particolare, deve venir posto in evidenza il valore effettivo degli elementi trasferiti o rimasti alla società scissa. Questa valutazione, di primaria importanza per i soci, senza dubbio interessati ad evitare qualsiasi pregiudizio patrimoniale dall'operazione de qua, viene attuata traducendo in termini di valore corrente ogni elemento attivo e passivo trasferito o rimasto, senza tenere conto dell'avviamento (sia esso positivo o negativo), il quale concorrerà, assieme alle altre entità immateriali economicamente significative benché non iscritte in bilancio, alla formazione del valore economico del patrimonio de quo, rilevante, al contrario, al fine della determinazione del rapporto di cambio nota1.

Parimenti importante per i soci risulta la relazione degli esperti di cui all'art. 2506 ter, III comma, cod. civ. , nella quale viene espresso da parte di uno o più esperti all'uopo nominati, un giudizio circa la congruità del rapporto di cambio, come determinato dagli amministratori. La norma è stata novellata per effetto del I comma dell'art. 27 della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Ora, ai sensi del III comma "Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata"

Gli esperti sono normalmente soggetti iscritti al registro dei revisori contabili e, per le scissioni cui partecipano società il cui capitale è rappresentato da azioni, sono nominati dal Tribunale competente. Il loro giudizio non è vincolante. Se all'operazione partecipano società quotate, la relazione deve essere rilasciata da una società di revisione.

La relazione non è comunque richiesta quando la scissione avviene mediante costituzione di nuove società e non siano previsti criteri, diversi da quello proporzionale, nell'attribuzione delle azioni o delle quote. In tutti gli altri casi vi era l'obbligo di redigerla per ciascuna delle società partecipanti, con facoltà di chiedere la nomina di un esperto comune per tutte. L'obbligatorietà dell'incombente è venuta meno per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 147/09, il cui art.1 ha introdotto l'ottavo comma dell'art.2501 sexies cod.civ., ai sensi del quale "La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunziano all'unanimità i soci di ciascuna delle società partecipante alla fusione" .

Gli esperti incaricati hanno il diritto di ottenere, da ciascuna società, tutte le informazioni e tutti i documenti utili, nonché il dovere di procedere ad ogni verifica che si renda necessaria. Nella relazione essi dovranno indicare il metodo, o i metodi, seguiti per la verifica del rapporto di cambio, quale risulta dal progetto di scissione, dettagliando i valori derivanti dall'applicazione di tali metodi ed evidenziando le eventuali difficoltà di valutazione. Essi dovranno infine esprimere un parere sull'adeguatezza dei metodi adottati e sulla congruità del rapporto di cambio.

Mette conto evidenziare, a tale proposito, come parte della dottrina ritenesse (prima della predetta novellazione intervenuta nel 2014) obbligatoria la predisposizione di una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. ogni qualvolta la società beneficiaria della scissione sia una società di capitali nota2. Tale obbligo, in particolare, sarebbe disceso dalla circostanza che la scissione produce un effetto del tutto analogo ad un conferimento, atteso che, a fronte di un apporto dei beni della scissa, si realizza un aumento del capitale della beneficiaria. Conseguentemente, risulterebbe direttamente applicabile la disciplina prevista in materia di conferimenti in natura dall'art. 2343 cod. civ. , stante la sostanziale identità delle due fattispecie, pur dovendosi rilevare come il legislatore sul punto sia rimasto silente.

A conclusioni esattamente opposte giungeva un differente orientamento, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 2343 cod. civ. non sarebbero risultate mai applicabili nel caso di specie, proprio perché non espressamente richiamate dalla disciplina propria della scissione. Essa, in quanto avente natura speciale, sarebbe stata derogatoria rispetto a quella generale relativa ai conferimenti nota3.

A ben vedere, con tutta probabilità, la predisposizione di un' apposita perizia di stima appariva necessaria soltanto in alcune specifiche situazioni, in quanto maggiormente coerente dal punto di vista sistematico. Si pensi al caso di scissione in cui la scissa è una società di persone e la beneficiaria è una società di capitali. In detta ipotesi l'estensione analogica dei principi desumibili dalla disciplina della trasformazione nonchè dalla disposizione di cui all'art. 2501 sexies, VII comma, cod. civ. sembrerebbe imporre la predisposizione della relazione di stima ex art. 2343 cod. civ. nota4. Ciò si spiega agevolmente con il fatto che detta operazione comporta effetti del tutto analoghi a quelli di una trasformazione "eterogenea", in corrispondenza della quale sorge sempre l'obbligo di una perizia sul patrimonio della trasformanda ex art. 2500 ter cod. civ. nota5.

La giurisprudenza si era espressa in materia ritenendo altresì obbligatoria la relazione di stima ex art. 2343 cod. civ. nel caso in cui il capitale sociale delle beneficiarie di nuova costituzione o l'aumento del capitale sociale delle beneficiarie preesistenti (ovviamente se società di capitali) risulti di ammontare superiore al valore contabile del patrimonio netto apportato, stante gli effetti di tale operazione del tutto analoghi rispetto a quelli di un conferimento in natura (cfr. Tribunale di Torino, 19 maggio 1995 ; Tribunale di Napoli, 23 luglio 1993). Ora tuttavia il III comma della norma in esame appare risolutivo al riguardo.

Si sottolinea infine come, ai sensi dell'art. 2506 ter, IV comma cod. civ. introdotto ex novo, in caso di consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei suesposti documenti (e cioè dalla situazione patrimoniale e dalla relazione illustrativa).

L'esonero riguarda i documenti che devono essere redatti dall'organo amministrativo. E' altresì possibile che i soci rinunzino all'unanimità alla relazione che gli esperti devono redigere ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ. . L'VIII comma della norma (come detto introdotto dal D. Lgs. 147/09 ) ha introdotto tale facoltà.

Tuttavia, anche nel tempo precedente la detta novella, appariva difficile immaginare, in assenza della relativa documentazione, una relazione avente ad oggetto la valutazione della congruità del rapporto di cambio e dell'adeguatezza del metodo seguito per determinare tale rapporto.

L'incongruenza era ancor più chiara se si pensa al diritto attribuito agli esperti designati di richiedere tutte le informazioni e i documenti utili al fine dello svolgimento del compito loro assegnato, tra i quali acquistano primaria importanza proprio la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa dell'organo amministrativo. In tal senso emergeva inequivocabilmente la vanificazione del disposto di cui all'art. 2506 ter cod. civ. allorché fosse stato consentito di esonerare gli amministratori dal redigere tale documentazione che, con ogni probabilità, sarebbe stata in seguito richiesta dagli esperti.

In tal modo si sarebbe infatti ottenuto l'effetto di dilatare i tempi dell'operazione, in contrasto con lo spirito della riforma improntata, a contrario, a criteri di semplificazione.

Note

nota1

Cfr. in tal senso Caratozzolo, I bilanci straordinari, Milano, 1996, pp. 420 e ss..
top1

nota2

In giurisprudenza conforme a tale orientamento risulta Tribunale di Verona, 06 novembre 1992 nonchè Tribunale di Brescia, 11 marzo 1998. In dottrina si vedano Rordorf, La scissione di società, in Le Soc., 1989, p. 677 e Morano, Prime considerazioni in tema di scissione, in Le Soc., 1991, p. 1312.
top2

nota3

Cfr. Laurini, Nomina dell'esperto ex art. 2343 nella scissione di società, in Le Soc., 1993, pp. 1318 e ss..
top3

nota4

Conforme a tale posizione risulta Campobasso, Diritto Commerciale 2, Torino, 2000, p. 591, nota 2.
top4

nota5

Come noto, infatti, i beni conferiti in una società di persone non vengono preventivamente assoggettati ad alcuna stima giurata, a differenza di quanto avviene in una società di capitali, di talché, escludere a priori detto controllo in sede di trasformazione ovvero di scissione della prima a favore della seconda, comporterebbe l'aggiramento della disciplina prevista dal legislatore per i conferimenti in natura in società di capitali.
top5

Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, II, 2000
  • CARATOZZOLO MATTEO, I bilanci straordinari, Milano, 1996
  • LAURINI, Nomina dell esperto ex. art.2343 nella scissione di soceità, Le Società, 1993
  • MORANO, Prime considerazioni in tema di scissione, Le Società, 1991
  • RORDORF, La scissione di società, Le Società, 1989

Prassi collegate

  • Quesito n. 3-2011/I, Scissione e rinuncia ai termini ex art. 2501-ter, ultimo comma, cc
  • Quesito n. 21-2007/I, Scissione, attribuzione non proporzionale delle partecipazioni ai soci

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Scissione: la relazione degli amministratori e degli esperti"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti