Il patto di famiglia
può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che l'hanno concluso, ai sensi dell'art.
768 septies cod.civ.
nota1, con le seguenti modalità:
a)
mediante diverso contratto avente gli stessi caratteri e gli stessi presupposti del patto di famiglia;
b) in esito all'esercizio del
diritto di recesso, quand'esso sia stato attribuito alla parte in sede di stipulazione del patto.
La norma appare difficilmente comprensibile, soprattutto in relazione alla manifestata ratio dell'istituto, fondata sull'esigenza di definire in maniera non aleatoria la destinazione dell'azienda. Analizzeremo le due ipotesi previste dalla disposizione l'una separatamente rispetto all'altra.
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Note
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Il tenore letterale della norma potrebbe invero destare qualche perplessità. Infatti si afferma che il "contratto" può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso "il patto di famiglia". V'è differenza tra "contratto" e "patto di famiglia"? Se due locuzioni sono adoperate dal legislatore della novella introduttiva dell'istituto in maniera succedanea l'una rispetto all'altra, è tuttavia da osservare che il IV comma dell'art.
768 quater cod.civ. allude al "successivo contratto" collegato al patto di famiglia con il quale può intervenire l'assegnazione ai potenziali legittimari non attributari dell'azienda.
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