Scioglimento della società per mutuo consenso



Ai sensi del n. 3 dell'art. 2272 cod. civ. la società si scioglie anche per la volontà di tutti i soci.

Si tratta, a ben vedere, di una specifica ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso (art. 1372 cod. civ. ).

Manca una specifica prescrizione normativa relativamente ad eventuali requisiti formali della volontà intesa allo scioglimento della società. Se ne deduce l'ammissibilità di una manifestazione anche verbale quando non addirittura per facta concludentia. Integrerebbe così gli estremi di una implicita volontà comune di sciogliere la società anche quella desumibile dalla combinazione tra il proposito di recidere ogni vincolo sociale palesato da un socio con la proposizione di domanda giudiziale diretta all'accertamento dello scioglimento di una società personale e la sostanziale acquiescenza prestata sul punto dall'altro socio convenuto in giudizio. Il collegamento tra tali intenti sostanzierebbe gli estremi di una vera e propria deliberazione implicita di scioglimento (in questo senso Tribunale di Napoli, 16 dicembre 1995 ).

La decisione di sciogliere la società deve essere unanime. Cosa riferire dell'ipotesi in cui i patti sociali avessero contemplato ai sensi dell'art. 2252 cod. civ. l'adozione di una deliberazione anche semplicemente a maggioranza? Secondo un'opinione, tale esito sarebbe praticabile in quanto per l'appunto fosse stato espressamente previsto, perciò consentito, nel contratto sociale costitutivo dell'ente

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Infine occorre precisare che un conto è per il socio manifestare assenso allo scioglimento della società, altra cosa è esprimere il proprio intento di recedere. Quest'ultima dichiarazione non potrebbe neppure integrare gli estremi dell'adesione allo scioglimento della società, proposto dagli altri soci. L'intesa di sciogliere la società conduce infatti alla liquidazione della medesima al cui definitivo esito è posposta l'eventuale distribuzione dell'attivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13063/02 ). In sede di scioglimento possono essere raggiunti anche accordi ulteriori, quali ad esempio la pattuizione di non concorrenza inteso a vincolare uno o più soci. In tal caso si applicherà la relativa normativa quanto a limitazioni temporali (Cass. Civ., Sez. I, 7266/97 ).

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Note

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Cfr. Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, t. 2, Torino, 1997, p. 114; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 791; Ferri, Società (artt. 2247-2324), in comm. cod. civ. a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 220; contra Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 148.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

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