Scioglimento della società e liquidazione della quota del socio che ha conferito la propria opera



Quando il socio di una società a base personale ha conferito semplicemente la propria opera si pone la questione di determinarne le spettanze economiche in esito allo scioglimento della società.

In tal caso la regola generale di cui all'art. 2282 cod. civ. prevede che, dopo esser state estinte le passività, "l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni". Quale ulteriore regola per i conferimenti diversi dal denaro, la stessa norma prosegue affermando che l'ammontare di essi "è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti."

A proposito del conferimento dell'opera sono state al riguardo prospettate due opinioni. Secondo la prima occorrerebbe innanzitutto procedere al rimborso del valore nominale del conferimento ai soci che hanno compiuto apporti di capitale. Soltanto successivamente a questa operazione l'eventuale differenza potrebbe essere ripartita in proporzione alla misura della partecipazione agli utili fissata nel contratto sociale, coinvolgendo così anche il socio d'opera nota1.

Secondo altra opinione, si sottolinea che la mancata distinzione nell'art. 2282 cod. civ. del tipo di conferimento, impone di trattare in modo eguale tanto i soci di capitali quanto i soci d'opera. In tal modo nell'ambito della prima fase, quella cioè volta a restituire a ciascun socio quanto oggetto dell'originario conferimento, occorrerebbe rimborsare al socio d'opera il valore dell'opera prestata, appositamente capitalizzata nota2.

E' palese, a causa di queste incertezze, l'opportunità di disciplinare la vicenda in forza di appositi patti in sede di costituzione della società. In difetto di una siffatta previsione potrà farsi ricorso alla determinazione giudiziale secondo equità ai sensi dell'art. 2263 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3980/01 ; Cass. Civ. Sez. I, 9392/99 ).

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Note

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Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 73. Contra Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 92, a giudizio del quale si potrebbe verificare il caso che, rimborsati i soci di capitale, non residui alcuna differenza di modo che ai soci d'opera o di servizi non verrebbe rimborsato alcunché, pur essendo innegabile il vantaggio economico-patrimoniale conseguito dalla società dal conferimento effettuato.
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Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., dir. da Scialoja-Branca, Libro V, 1981, p. 340; Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 128, i quali sostengono che in questo modo si eviterebbe una situazione altrimenti svantaggiosa per il socio d'opera. Contra Campobasso, op. cit., p. 75, a giudizio del quale invece il rimborso del valore (capitalizzato) del conferimento d'opera determinerebbe una situazione di squilibrio tra i soci di capitali ed il socio d'opera, dal momento che si porrebbe interamente a carico dei soci di capitali il rimborso dei valori dei servizi prestati dai secondi.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, Libro V, 1981
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

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