Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio



Il rapporto sociale può cessare del tutto con lo scioglimento della società, ma può sciogliersi anche relativamente ad un solo socio. Il principio ispiratore in questo ultimo caso è quello della conservazione dell'ente societario, per cui il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento della società, comportando solo la necessità di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti ed il socio uscente o gli eredi dello stesso. La disciplina propria dei contratti associativi subisce perciò profondi adattamenti e mutamenti in materia societaria quando l'attività di impresa è iniziata. In particolare la valutazione dell'essenzialità della partecipazione venuta meno è rimessa alla volontà ai soci superstiti. Le cause di questo scioglimento possono essere tre: morte del socio (art. 2284 cod. civ. ), recesso (art. 2285 cod. civ. ) ed esclusione (art. 2286 cod. civ. ).

Prassi collegate

  • Quesito n. 143-2015/I, Accettazione beneficiata e quote di società di persone

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