Sanzioni (t.u. in materia di privacy)




Il D.Lgs. n. 196/2003 (t.u. in materia di privacy) era (ad ancora in parte è) dotato di un apparato sanzionatorio che utilizza gli strumenti sia della sanzione amministrativa, sia di quella penale. Molte delle norme in materia sono state abrogate per effetto dell'emanazione del D.Lgs. n. 101/2018 con il quale è stato approntato il coordinamento tra il T.U. del 2003 e il GDPR.
L'art. 161 t.u. prescriveva che l'omissione o l'inidoneità dell'informativa all'interessato di cui all'art. 13 t.u. fosse punita con il pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentavano rischi specifici ai sensi dell'art. 17 t.u. o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. Si badi al fatto che la somma avrebbe potuto essere aumentata sino al triplo quando risultasse inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

L'art. 162 t.u. colpiva la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b) t.u. o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali. Queste condotte erano punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro.
La violazione della disposizione di cui all'art. 84, comma 1 t.u. , era punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.

L'art. 163 t.u. prevedeva che, chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione del trattamento al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 t.u. , ovvero indica in essa notizie incomplete, fosse punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

L'art. 164 t.u. colpiva l'omissione di informazione o di esibizione al Garante in relazione alle informazioni o ai documenti richiesti ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 t.u. : la punizione consisteva nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

Nelle ipotesi di cui agli abrogati artt. 161, 162 e 164 t.u. che precedono l'art. 165 t.u. contemplava la possibilità che potesse essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la avesse applicata . La pubblicazione avrebbe avuto luogo a cura e spese del contravventore.

Le ulteriori norme sanzionatorie, opportunamente modificate per effetto dell'entrata in vigore del GDPR, sono state coordinate con il testo di quest'ultimo apparato normativo.

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