Sanatoria dell'atto costitutivo di società di capitali nullo



Ai sensi del V comma dell'art 2332 cod.civ., in esito all'iscrizione della società nel registro delle imprese, la nullità dell'atto costitutivo di società di capitali non può esser dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

La disposizione, sostanzialmente analoga a quella di cui all'ultimo comma della stessa norma nel testo antecedente la riforma, pare sancire l'introduzione di un'ipotesi eccezionale di sanatoria dell'atto nullo. Non sembra venire in esame (dovendosi osservare che la norma non fa più menzione di una modificazione dell'atto costitutivo cui segua l'eliminazione del vizio) una mera rinnovazione dell'atto. Questo per due motivi:

  1. si può trattare di una semplice modificazione dell'atto e non di una integrale reiterazione dello stesso: significa che l'atto originario (nullo) e l'atto modificativo si integrano per dar vita ad una fattispecie valida;
  2. la norma implicitamente fa salvi gli effetti dell'atto fin dall'origine, smentendo, per tale via, che si tratti di atto rinnovativo. E', in sostanza, una vera e propria sanatoria che opera, sotto il profilo effettuale, ex tuncnota1. Dunque non soltanto le cause di nullità della società funzionano come fossero cause di scioglimento, cioè senza pregiudicare gli atti compiuti dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, ma si tratta anche di una nullità eliminabile. Le esigenze di conservazione della società vengono in tal modo massimamente protette, prevalendo anche sull'eventuale interesse del singolo socio alla dichiarazione di improduttività di effetti del contratto che ha ormai dato vita alla società.

La sanatoria con delibera assembleare non può dirsi comunque rimedio valevole per ogni e qualsiasi ipotesinota2.

Si pensi al caso della mancanza dell'atto pubblico ovvero al mancato versamento dei conferimenti nella misura minima di legge. In tali eventualità occorrerà provvedere, pur in esito all'iscrizione nel registro delle imprese, alla redazione per atto pubblico dell'atto costitutivo, all'esecuzione dei conferimenti.

Note

nota1

Ciò a differenza della dichiarazione di nullità del contratto in genere, che ha effetto retroattivo e travolge tutti gli effetti prodotti. La dichiarazione di nullità in questione, invece, lascia impregiudicati tutti gli atti già svolti, sia nei confronti dei terzi, che dei soci, indipendentemente dal fatto che avessero piena conoscenza o meno della causa di nullità. E' inoltre opinione prevalente (Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p.237; Angelici, La società nulla, Milano, 1975, p.247) che la dichiarazione di invalidità della singola partecipazione non abbia effetto retroattivo (causa di recesso ex lege del socio).
top1

nota2

In dottrina (cfr. per tutti Borgioli, La nullità della società per azioni, Milano, 1977, p.529 ) si reputa pacificamente che la nullità non possa essere dichiarata nel caso in cui tali cause siano venute meno. A questo fine sarebbe sufficiente una modifica dell'atto costitutivo deliberata a maggioranza dall'assemblea straordinaria.
top2

Bibliografia

  • ANGELICI, La società nulla, Milano, 1975
  • BORGIOLI, La nullità della società per azioni, Milano, 1977


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Sanatoria dell'atto costitutivo di società di capitali nullo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti