Sanabilità del matrimonio impugnabile



Nell'ambito del rapporto matrimoniale una sorta di situazione giuridica assimilabile alla convalida tacita è ravvisabile nella coabitazione continuata per il tempo previsto dalla legge in esito al venir meno della situazione che ha determinato il vizio invalidante del matrimonio nota1.

Il matrimonio contratto in violazione dell'art. 84 cod.civ. (minore età) è sanato (tale può considerarsi il senso dell'art. 117 cod.civ. , nel quale si afferma che la domanda proposta dal PM o dal genitore deve essere respinta) ove, anche in pendenza di giudizio, il minore sia divenuto maggiorenne ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e si sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo.

Nelle ipotesi di cui agli artt. 119 cod.civ. (interdizione), 120 cod.civ. (incapacità di intendere o di volere), 122 cod.civ. (violenza od errore), l'azione non può invece essere proposta nel caso in cui, revocata l'interdizione ovvero recuperate le facoltà mentali pienamente o, infine, cessata la violenza o scoperto l'errore (dunque nella consapevolezza della causa invalidante da parte del soggetto che ha la facoltà di convalidare) vi sia stata coabitazione per un anno nota2.

Note

nota1

Cfr. Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, pp.6 e 10; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.115. Contra Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, pp.331 e 332, secondo il quale sarebbe da respingersi la tesi in base alla quale la coabitazione determinerebbe una sorte di sanatoria dell'atto matrimoniale, analoga alla convalida, in quanto "i vizi del matrimonio sono tutti, di per sè, insuperabili e di certo la volontà degli sposi non può, minimamente rilevare". L'Autore infatti sostiene che "non si tratta di una volontà presunta, ma di un comportamento legalmente tipizzato"...... "di una decadenza collegata ad un determinato fatto, essenzialmente per motivi di certezza e quindi per motivi di interesse generale che prescindono del tutto dalla effettiva volontà degli interessati".
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nota2

Sulla sanabilità o insanabilità dei vari vizi si veda Franceschelli, Il matrimonio civile: invalidità, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.665 e ss..
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • FRANCESCHELLI, Il matrimonio civile: invalidità, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988

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