Sanabilità delle deliberazioni annullabili (società di capitali)



L'VIII comma dell'art. 2377 cod.civ. (norma estensibile anche alla s.r.l. ai sensi del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2479 ter cod. civ. e, secondo la giurisprudenza, di carattere a tal punto generale, da essere utilizzabile anche in materia di condominio: Cass. Civ. Sez. II, 12439/97 ) prevede, in tema di deliberazioni assembleari di società per azioni, che l'annullamento delle medesime non possa avere luogo, qualora esse vengano sostituite con altre prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo.

Nel caso in esame più che di convalida, dovrebbe parlarsi di sostituzione o di rinnovazione nota1, fattispecie che, tuttavia possiedono una fisionomia diversa, sostanziandosi nella reiterazione del medesimo atto viziato (cfr. Tribunale Milano, 7 febbraio 2006 , nella quale si specifica che la reiterazione non rinviene alcuna limitazione quanto all'oggetto proprio in quanto costituisce nuova manifestazione della volontà dell'assemblea ).

Appare evidente che, anche quando non esistesse la disposizione commentata, sarebbe sempre possibile procedere alla reiterazione dell'atto annullabile, privandolo dell'elemento che ha dato luogo alla situazione invalidante. In ogni caso ciò non farebbe venir meno automaticamente il giudizio di impugnativa concernente l'atto invalido.

E' proprio questo invece l'effetto prescritto dalla norma in esame, che vale ad impedire l'annullamento della deliberazione anche in pendenza del promosso giudizio, sulla scorta di un'evidente valenza revocatoria relativamente alla precedente nota2 (Cass. Civ. Sez. II, 13740/92 ; Cass. Civ. Sez. I, 818/79 ).

Quanto agli effetti, la sanatoria in esame non possiede più quell' efficacia retroattiva che le era propria in forza della testo previgente nota3 (il cui unico limite era rappresentato dall'intangibilità dei diritti eventualmente acquisiti dai terzi di buona fede in forza della deliberazione invalida nota4). Attualmente infatti l'ultimo comma dell'art. 2377 cod. civ. prevede che rimangano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. Rimangono dunque integre, anche dopo la sostituzione, le posizioni giuridiche che i terzi abbiano acquisite in conseguenza dell'adozione della deliberazione viziata, senza che sia rilevante la buona fede degli stessi (intesa come consapevolezza del vizio).

Ulteriormente da rilevare è il fatto che, ogniqualvolta si sia verificata la sostituzione della deliberazione viziata con una nuova conforme alla legge ed allo statuto in pendenza dell'impugnativa proposta da taluno dei soci, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società. La pronunzia interverrà anche sul punto relativo al risarcimento dell'eventuale danno.

Da ultimo si può osservare come un effetto indirettamente sanante sortisce anche dall'abbandono del giudizio di impugnazione da parte del socio che pure aveva impugnato la deliberazione assembleare (Cass. Civ., Sez. I, 22349/2015.

Note

nota1

Opinione analoga è stata sostenuta, tra gli altri, sia pure sotto il vigore della disciplina previgente che è stata riprodotta sostanzialmente da quella di cui alla novella, da Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p.404; Pavone La Rosa, La rinnovazione delle deliberazioni assembleari invalide, in Banca, borsa e titoli di credito, 1954, vol. I, pp.865 e ss.; Scannicchio, La rinnovazione di deliberazione assembleare nulla (rilevanza processuale), in Banca, borsa e titoli di credito, vol. II, 1986, p.403.
top1

nota2

Si veda Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p.497.
top2

nota3

Così Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, p.445, per il motivo che la seconda delibera valida si salderebbe alla prima annullabile. Cfr. Campobasso, Diritto commerciale, Torino, 1997, p.315.
top3

nota4

Si confrontino Mignoli, Invalidità di deliberazioni assembleari di società per azioni e diritti dei terzi, in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, Bologna, 1953, p.523; Frè, Società per azioni, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, pp.419 e ss..
top4

Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, 1997
  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • FRE', Società per azioni, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, V, 1981
  • MIGNOLI, Invalidità di deliberazioni assembleari di società per azioni e diritti dei terzi, Bologna, Scritti giur. in onore di A.Scialoja, 1953
  • PAVONE LA ROSA, La rinnovazione delle deliberazioni assembleari invalide, Banca, borsa e titoli di credito, I, 1954
  • SCANNICCHIO, La rinnovazione di deliberazione assembleare nulla (rilevanza processuale), Banca, borsa e titoli di credito, II, 1986

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Sanabilità delle deliberazioni annullabili (società di capitali)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti