Rivendica delle cose mobili



Il I° comma dell'art. 1706 cod.civ. prescrive che il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Giova osservare tuttavia, come il terzo compulsato dal mandante con la detta azione non possa agire nei confronti del mandatario per l'inadempimento di costui, essendo terzo rispetto al rapporto contrattuale tra costoro (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 35162 del 30 novembre 2022).
Prescindendo dal riferimento, del tutto scontato, al principio di cui all'art. 1153 cod.civ. contenuto nell'ultima parte della norma, è notevole la previsione della possibilità da parte del mandante di agire direttamente nei confronti di chicchessia mediante l'azione di rivendicazione. Ciò parrebbe porsi in contrasto con la regola del tutto generale di cui al I° comma dell'art. 1705 cod.civ., in forza della quale il mandatario acquista i diritti e assume a proprio nome gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Allo scopo di giustificare la disposizione in esame, si è tentato di configurare l'atto con il quale il mandatario acquista un bene mobile per conto del mandante come direttamente produttivo di effetti nella sfera giuridica di quest'ultimo. In altri termini, la stipulazione avrebbe una immediata e diretta efficacia, andando ad accrescere il patrimonio del mandantenota1.
Rimarrebbe da mettere a fuoco se, all'inverso, il terzo (veramente tale?) alienante possa rivolgersi direttamente al mandante, onde ottenere il pagamento del prezzo. La questione sarà oggetto di specifica disamina.

Secondo un'altra costruzione teoricanota2 la norma limita la propria operatività ad uno straordinario conferimento della legittimazione ad agire mediante l'azione di rivendicazione (art.948 cod.civ. ). Sarebbe pur sempre indispensabile, ai fini di dare compiuta esecuzione al mandato, un doppio trasferimento del diritto acquisito nomine proprio dal mandatario. Costui in un primo tempo perfeziona l'accordo con il terzo, successivamente è tenuto a ritrasferire quanto oggetto dell'acquisto al mandante.

Un siffatto esito non è comunque scontato: secondo la prevalente opinione nota3 infatti, pur dovendosi distinguere dal punto di vista logico la duplicità di passaggio della proprietà, il trasferimento del diritto in capo al mandante interverrebbe in maniera automatica, senza bisogno di un formale e distinto atto negoziale. Questa costruzione è difficilmente compatibile con l'affermazione, che pure si rinviene talvolta anche soltanto implicitamente in giurisprudenza, della possibilità che abbia comunque luogo un atto di trasferimento tra mandatario e mandante (Cass.Civ. Sez. III, 6998/86). Se fosse vera la tesi dell'automaticità del passaggio, occorrerebbe infatti da un lato negare la possibilità della stipulazione di un atto traslativo finalizzato al trasferimento del diritto al mandante nota4, dall'altro ipotizzare, al più, l'eventualità che l'atto tra mandatario e mandante sortisca effetti meramente ricognitivi dell'intervenuto trasferimento ex lege del diritto sul bene mobile. Si tratterebbe cioè di un negozio di accertamento nota5.

In definitiva sembra preferibile configurare il diritto del mandante di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario in modo analogo rispetto alla possibilità di esercitare nei confronti dei terzi i diritti di credito che spetterebbero al mandatarionota6 .

In entrambi i casi la legge prescinde dal prendere posizione circa la titolarità del sottostante diritto soggettivo: comunque attribuisce l'esercizio delle azioni al mandante, tanto se afferenti ad un rapporto obbligatorio (credito), quanto relative ad una situazione reale (proprietà).

La regola in esame deve comunque fare i conti con la specifica natura del bene mobile oggetto della negoziazione. Si pensi ai titoli azionari che, pur essendo qualificabili come beni mobili (ammesso che non siano dematerializzati), sono soggetti ad una specifica disciplina concernente sia il mutamento di titolarità, sia i conseguenti adempimenti pubblicitari presso il competente Registro delle Imprese. Si è così ritenuto che il primo comma dell'art.1706 cod.civ. debba essere coordinato, trattandosi di società per azioni con socio unico, con il disposto di cui al primo comma degli artt. 2362 e 2448 cod.civ.: ne segue l'inopponibilità ai terzi del trasferimento della proprietà delle azioni in capo al mandante quando abbia fatto difetto il predetto adempimento pubblicitario (Cass. Civ., Sez. IV, 3037/2014).

Note

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In questo senso Bavetta, voce Mandato, in Enc.dir., vol.XXV, 1975, p.341; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p.469 e Bigliazzi-Geri, Istituzioni di diritto civile, vol.III, Genova, 1980, per i quali la controprova della bontà di questa impostazione si rinverrebbe nella considerazione dell'art. 1707 cod.civ.. La norma infatti prescrive che per i creditori del mandatario non è praticabile la via di rivalersi sulle cose acquistate nomine proprio dal mandatario, in esecuzione del mandato. La spiegazione consisterebbe nel fatto che la proprietà di queste cose in effetti è già in capo al mandante. L'argomento è tra quelli suscettibili di essere ribaltati: infatti se la proprietà delle cose fosse già in capo al mandante in conseguenza dell'acquisto fatto dal mandatario, non vi sarebbe stato alcun bisogno di sancire l'impossibilità, per i creditori di quest'ultimo, di assoggettarle all'esecuzione (in questo senso anche Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.44).
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nota2

Romano, L'atto esecutivo nel diritto privato, Milano, 1958, p.83.
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nota3

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.537 e Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.89. 
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nota4

Detto atto dovrebbe infatti reputarsi privo di causa nè più nè meno di quanto sia priva di causa (in concreto) la vendita nella quale l'acquirente venga ad acquistare un bene che già si trova nel suo patrimonio.
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nota5

Sostengono questa tesi Campagna, Il problema dell'interposizione di persona, Milano, 1962, p.88 e Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p.143.

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nota6

In questo senso Spinelli, Le cessioni liquidative, vol.I, Napoli, 1959, p.143.  
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Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • CAMPAGNA, Il problema dell'interposizione di persona, Milano, 1962
  • GABRIELLI, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1983
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965
  • ROMANO, L'atto esecutivo nel diritto privato, Milano, 1958
  • SPINELLI, Le cessioni liquidative, Napoli, I, 1959

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