Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta



Il problema della eccessiva onerosità sopravvenuta assume consistenza esclusivamente nell'ambito dei contratti di durata ovvero in quelli in cui l'esecuzione della prestazione viene differita.

In relazione ai contratti in cui gli effetti si producono immediatamente all'atto della stipulazione, non v'è infatti spazio per valutazioni concernenti la convenienza dell'affare sotto il profilo delle modificazioni e dei rischi del mercato. Questi mutamenti si riferiscono infatti agli eventi intercorrenti tra il momento del perfezionamento e quello della concreta esecuzione dell'accordo.

Svolta questa premessa (le cui implicazioni verranno meglio affrontate separatamente), è possibile affrontare lo specifico tema dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.

L'art. 1467 cod.civ. prevede, nelle ipotesi di contratto di durata o ad esecuzione differita, che "se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili" è possibile, per tale parte, richiedere la risoluzione del contratto.

Solo in questi limiti, quindi, si può dire sia stata accolta la clausola rebus sic stantibus, secondo la quale un accordo sarebbe vincolante soltanto a condizione che non si modifichino i rapporti di valore tra le prestazioni oggetto dello scambio nota1. Il tema in esame ha forti attinenze con quelle della presupposizione. Non a caso parte della giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 1040/95 ) conferisce un rilievo alla predetta figura proprio in forza della norma in esame nota2.

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità opera in forza dei presupposti che seguono:

  • La verificazione di una situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti.

  1. L' onerosità sopravvenuta deve essere tale in relazione al tempo della conclusione del contratto (ma il contraente che la allega non deve essere in mora: così come è a carico del debitore moroso perfino l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta, art. 1221 , è a suo carico pure l'onerosità sopravvenuta durante la mora (Cass. Civ. Sez. II, 4554/89 ).
  2. In secondo luogo deve trattarsi di una onerosità eccessiva, che crei cioè uno squilibrio economico grave tra prestazione e controprestazione (l'apprezzamento di tale gravità, per decidere se essa giustifichi o meno il rimedio della risoluzione, è rimesso al giudice). Il tutto deve riguardare rapporti di durata ovvero ad esecuzione differita, in quanto si verifica un aggravio economico che colpisce l'esecuzione della prestazione, ovvero in quanto si verifica uno svilimento della controprestazione.

  • Tale eccessiva onerosità deve dipendere da avvenimenti straordinari e imprevedibili, non rientranti cioè nell'alea normale del contratto.

  • Occorre infine che la controparte non abbia offerto di modificare equamente le condizioni contrattuali. Si noti che il meccanismo proprio della risoluzione per eccessiva onerosità non opera di diritto, bensì giudizialmente nota3, per il tramite di un sindacato rimesso al giudice circa la ricorrenza di ciascuna delle situazioni che legittimano la parte a far uso del rimedio.

Ciò a differenza della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la quale opera di diritto, automaticamente: l'eventuale pronunzia che intervenisse nel caso di controversia avrebbe natura dichiarativa dell'operatività ovvero dell'inoperatività della causa di risoluzione.

Note

nota1

Cfr. Ferri, Dalla clausola "rebus sic stantibus"alla risoluzione per eccessiva onerosità, in Quadrimestre, 1988, p.64 e ss.; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.320.
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nota2

La dottrina, al contrario, si mostra alquanto critica: il riferimento alla presupposizione farebbe ricadere sul piano dell'interpretazione del contratto l'eccessiva onerosità, mentre quest'ultima in realtà rileva a prescindere dalla volontà delle parti. Si vedano, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.390; Gabrielli, La risoluzione per eccessiva onerosità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1571 e ss..
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nota3

Così Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.963; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.843; Bianca, cit., p.398; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.1028.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • FERRI, Della clausola "rebus sic stantibus" alla risoluzione per eccessiva onerosità, Quadrimestre, 1988
  • GABRIELLI, La risoluzione per eccessiva onerosità, Torino, I contratti in generale, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

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