Risoluzione n. 98/E, Agevolazioni tributarie a favore di società agricole


Roma, 25 luglio 2005

OGGETTO: Istanza di interpello - Agevolazioni tributarie a favore di società agricole – imposte sui trasferimenti.

Con l'istanza di interpello , concernente il regime fiscale di favore previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, per acquisti di terreni agricoli operati da società in nome collettivo, è stato esposto il seguente

Quesito

La signora XF, coltivatrice diretta e socia al 50 per cento della "società agricola ZZ e KK S.n.c." con sede in …, chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, rilevante ai fini delle imposte sui trasferimenti, di taluni acquisti di terreni agricoli che la predetta società intende effettuare.

In particolare intende sapere se, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal decreto legislativo n. 99 del 2004, possa essere di impedimento la circostanza che la medesima signora XF abbia posto in vendita, nel biennio precedente la data di acquisto da parte della società, alcuni terreni agricoli.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che la vendita di terreni da lei effettuata in qualità di persona fisica sia ininfluente e che, pertanto, la società possa essere ammessa all'agevolazione tributaria di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, richiamato dall'interpellante, dispone quanto segue:
  • all'articolo 1, comma 1: "Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. (…)";
  • all'articolo 1, comma 3: "Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (…)";
  • all'articolo 1, comma 4: "(…). All' imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.";
  • all'articolo 2, comma 4: "Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.".

Le norme sopra riportate definiscono diverse tipologie di società agricole, alle quali, se in possesso di determinati requisiti, si applica il regime tributario di favore già previsto per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, vale a dire quello stabilito dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, cosiddetta piccola proprietà contadina.

La legge n. 604 del 1954 che disciplina le agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, nel definire i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per la fruizione delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, imposta di registro e imposta ipotecaria, all'articolo 2, tra l'altro, dispone che le stesse sono applicabili quando: "(…) 3) l'acquirente (…) nel biennio precedente all'atto di acquisto (…) non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.".

In sintesi, affinché una società di persone operante nel settore agricolo possa fruire dei benefici fiscali spettanti ai coltivatori diretti, si richiede che la stessa annoveri nella propria compagine sociale almeno un socio che, in possesso della qualifica IAP, sia altresì iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale.

Di riflesso, la decadenza dalle agevolazioni fiscali si verifica a seguito della perdita dei predetti requisiti da parte del socio.

Altri atti o circostanze riconducibili alla posizione del socio, anche se rilevanti ai sensi e per gli effetti della legge n. 604 del 1954, non rilevano ai fini del riconoscimento dell'agevolazione a favore della società in esame che in definitiva si avvalgono delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 604 nel rispetto della loro identità, così come definita ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 2004.

Pertanto, le vendite effettuate dal socio che riguardino beni rientranti nella sua personale sfera giuridico - patrimoniale, non hanno rilevanza per la società, purché il socio stesso mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale, requisiti necessari per la sussistenza del beneficio a favore della società agricola.

Sono rilevanti, al contrario, le vendite di terreni effettuate dalla società stessa nel biennio precedente l'acquisto.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.

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