Risoluzione N. 97/E, Scissione parziale proporzionale di società seguita da vendita di quote


Roma, 7 aprile 2009

Oggetto: Interpello art. 21, comma 9, legge n. 413 del 1991- Scissione parziale proporzionale di società seguita da vendita di quote

Quesito

La società "ALFA Snc di TIZIO & C." (di seguito "ALFA"), ha un capitale sociale di euro ..., suddiviso tra i soci nel modo di seguito indicato:
  • 25% di proprietà del sig. TIZIO;
  • 25% di proprietà della sig.ra CAIO;
  • 50% di proprietà della sig.ra SEMPRONIO.
La ALFA, titolare di tre impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, attualmente dati in comodato a terzi, è una società a base familiare; infatti, i soci TIZIO e CAIO sono coniugi e la sig.ra SEMPRONIO, socio al 50 per cento, è figlia della coppia.
I soci dichiarano di aver proceduto alla rivalutazione delle quote nel capitale della ALFA, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 282/2002, convertito in L. n. 27/2003, così come modificato dall'art. 1, comma 91, della L. n. 244/2007.
I soci dichiarano altresì di voler ridurre ovvero azzerare la loro partecipazione al capitale della ALFA, in quanto il socio, nonché amministratore unico, sig. TIZIO e sua moglie, sig.ra CAIO, sono di età ormai avanzata e la loro figlia, sig.ra SEMPRONIO, "è residente altrove".
Tanto premesso, è intenzione dei suddetti soci porre in essere un'operazione di riorganizzazione che si articola nelle seguenti fasi:
  1. scissione parziale e proporzionale della ALFA, con attribuzione alla società beneficiaria di uno dei tre rami aziendali, relativo ad uno dei tre impianti di distribuzione;
  2. cessione totale dell'intero pacchetto di quote della società scissa.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

A parere dell'istante,"il valore delle quote della società, così come rivalutato al 01/01/2008 ex art. 1/91, della L. 244/2007, sarà ripartito tra le quote della società scissa e le quote della società beneficiaria in proporzione ai rispettivi Patrimoni netti di scissione".
Conseguentemente, "le plusvalenze da cessione delle quote sociali della società beneficiaria saranno determinate confrontando il prezzo di cessione di esse con il loro valore, così come sopra determinato".
Si fa presente che nell'istanza viene evidenziata l'intenzione di alienare le quote della società scissa e non quelle della beneficiaria.

Parere della Direzione

In base al disposto dell'articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono a certe condizioni inopponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:
  1. deve trattarsi di comportamenti (intesi come serie di atti, fatti e negozi posti in essere anche successivamente nel tempo) che, nel loro ambito, comportano l'utilizzo di una o più delle operazioni indicate al terzo comma dello stesso art. 37-bis;
  2. diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
  3. tesi ad ottenere un risparmio d'imposta indebito, nonchè disapprovato dal sistema;
  4. deve trattarsi, infine, di comportamenti privi di valide ragioni economiche.
In riferimento all'istanza in esame si esprime il seguente parere.
Si fa innanzitutto presente che la soluzione interpretativa fornita si sostanzia nella descrizione del comportamento giuridico che l'istante intende adottare relativamente a disposizioni tributarie sulla cui corretta interpretazione egli ritiene vi siano obiettive condizioni di incertezza e non già nella dimostrazione che l'operazione che intende porre in essere non presenti profili di elusività.
Si evidenzia, inoltre, che nel descrivere la soluzione proposta il contribuente delinea in modo diverso - rispetto alla descrizione effettuata nel corpo dell'istanza - l'operazione di riorganizzazione che intende porre in essere.
L'articolo 1, comma 3, del DM. n. 195 del 1997 - al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di esprimere il proprio parere - prescrive che nella richiesta di parere di cui al comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 "va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata".
In sostanza, la scrivente è chiamata a verificare, per ciascuna operazione sottoposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l'operazione sia destinata a realizzare situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle sue finalità tipiche e se la situazione giuridico-economica che si verrebbe a determinare appare adeguata alle enunciate finalità dell'operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.
Da tale previsione normativa discende, per il soggetto istante, l'onere di una compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere e di quella che si intende realizzare attraverso l'operazione prospettata, fornendo così all'Amministrazione Finanziaria gli elementi necessari per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina normativa di riferimento.
Nella fattispecie in esame, la rappresentazione della situazione giuridico-economica che si intende realizzare presenta profili di incertezza, in quanto non si evince se, dopo la realizzazione della descritta operazione di scissione parziale proporzionale, i soci intendano cedere le quote della società scissa, quelle della beneficiaria ovvero entrambe. Tuttavia la dichiarata volontà dei soci persone fisiche di alienare le partecipazioni detenute nel capitale della scissa e/o della beneficiaria è sufficiente a ritenere che venga alterata la funzione tipica della scissione, quale strumento di riorganizzazione aziendale.
Come chiarito in diverse pronunce dal soppresso Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, l'operazione di scissione di una società volta esclusivamente a consentire la divisione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in più sistemi economici, ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale, non presenta profili di elusività, qualora non sia preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche, al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado (asset), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetta al più mite regime del capital gain, né al compimento di altri fatti, atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo.
La prospettata operazione di scissione parziale proporzionale non viene posta in essere con l'intento di riorganizzare il complesso aziendale attraverso la creazione di più sistemi in un'ottica di continuità aziendale ed imprenditoriale, ma sembra costituire solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una o più società "contenitori", destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni. In tal modo, i soci persone fisiche possono beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains ex articolo 68, comma 3, del Tuir rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d'azienda ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir.
Va considerato, inoltre, che la prospettata operazione di scissione sembra essere priva di valide ragioni economiche in quanto la gestione degli impianti è già stata affidata a terzi tramite contratti di comodato (dalla documentazione allegata i contratti in essere risultano due, stipulati con due diverse controparti: uno relativo a due impianti, l'altro relativo al terzo impianto) e, pertanto, l'impegno effettivo dei tre soci risulta già poco rilevante nella gestione dell'azienda.
L'operazione di riorganizzazione prospettata, scissione parziale proporzionale della ALFA e successiva cessione ad opera dei soci delle quote detenute nel capitale della società scissa e/o della beneficiaria, è, pertanto, tesa a realizzare un indebito risparmio d'imposta nella misura in cui viene evitata la tassazione sulla plusvalenza derivante da cessione di azienda e/o ramo d'azienda, avvalendosi artificiosamente, senza valide ragioni economiche, della neutralità della scissione seguita dalla cessione delle quote, che comporta un minor aggravio fiscale.
In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, la scrivente ritiene che l'operazione di riorganizzazione è diretta unicamente a conseguire un indebito risparmio d'imposta in quanto posta in essere in aggiramento dell'articolo 86 del Tuir e in assenza di valide ragioni economiche, e pertanto, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R n. 600/73, la stessa è da considerarsi elusiva.

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