Risoluzione N. 87/E, Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati


Roma, 14 ottobre 2014

OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - requisito “alternativo” previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA S.R.L., costituita nel 2013 ed avente per oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di una piattaforma informatica fruibile attraverso dispositivi portatili, intende ottenere la qualifica di start-up innovativa, richiedendo l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, anche al fine di consentire agli investitori di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
L’istante dichiara di avere tutti i requisiti obbligatori, necessari per qualificarsi come start-up innovativa, previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere da b) a g), del decreto-legge n. 179 del 2012, e che intende avvalersi del requisito alternativo previsto dal medesimo articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), il quale richiede l’“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”.
Tanto premesso, la società istante chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del requisito alternativo citato, e più specificamente, se:
1) gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro;
2) tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo "per teste" o in base alla remunerazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene, con riferimento al primo quesito, che gli amministratori-soci, anche non retribuiti, poiché prestano effettivamente la loro attività presso la società, possono essere compresi nella forza lavoro rilevante ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del decreto-legge n. 179 del 2012.

In merito al secondo quesito, la società sostiene, sulla base del tenore letterale della disposizione, che possano annoverarsi tra i collaboratori tutti i soggetti che “a qualsiasi titolo" svolgono attività per l’impresa; di conseguenza, ritiene possibile considerare ai fini del citato rapporto anche gli stagisti, i percipienti reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e i consulenti esterni titolari di partita IVA.

Infine, in merito al terzo quesito riguardante la determinazione del citato rapporto, la società ritiene corretto effettuare un calcolo "per teste".

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, definisce l’impresa start-up innovativa quale “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti.

La start-up innovativa – per definirsi tale ed accedere alla disciplina di favore prevista dalla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – deve possedere i requisiti “cumulativi” di cui al citato articolo 25, comma 2, lettere da b) a g), nonché almeno uno tra i requisiti “alternativi” richiesti dalla successiva lettera h).

Per quanto di interesse, l’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2) richiede l’impiego “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”,
a) “in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero”;
b) “ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.

Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti dalla società relativamente al secondo requisito “alternativo” sopra citato, acquisito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.

In merito ai primi due quesiti, si ritiene - tenendo conto dell’intenzione originaria del legislatore - che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in commento.

Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il citato Ministero ha rappresentato che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.

Di conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.

Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Infine, con riferimento al terzo quesito, si concorda con quanto sostenuto dall’istante atteso che, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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