Risoluzione n. 78, Verbale di inventario della tutela di minori e interdetti


Roma, 16 giugno 2006

OGGETTO: Verbale di inventario della tutela di minori e interdetti – Trattamento tributario

Con nota prot. n. ...., Codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro e di bollo, dei verbali di inventario dei beni del minore o dell'interdetto (articoli 362 ss. e 424, comma 1, del codice civile), a seguito dell'introduzione dell'articolo 46-bis alle "Disposizioni di attuazione del codice civile" prevista dall'articolo 13 della legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Al riguardo questa Direzione osserva, preliminarmente, che l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R. D. 30 marzo 1942, n. 318) prevedeva l'esenzione da imposte di bollo e di registro di tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario e degli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice civile. Detta disposizione è da ritenersi abrogata per effetto dell'articolo 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) che dispone: "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie (...) diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825...".
L'esenzione dall'imposta di bollo, tuttavia, è stata confermata dall'articolo 13 della Tabella, allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, che ricomprende tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli "Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario...".
Questa Agenzia, nella materia, si era già espressa con la Risoluzione 5 giugno 2003, n. 126/E, dove è confermata l'esenzione dall'imposta di bollo, mentre è precisato l'obbligo di registrazione in termine fisso, con relativo pagamento dell'imposta in misura fissa, per i verbali di inventario.
Una modifica al regime in esame è stata introdotta con l'articolo 13 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha aggiunto l'articolo 46-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice civile, stabilendo espressamente che: "Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti ad obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato ...".
Il rinvio operato dal legislatore agli atti e provvedimenti del Titolo XII del libro primo del codice civile, individua l'ambito applicativo dell'esenzione prevista dalla norma con esclusivo riferimento alle "Misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia", vale a dire agli istituti dell'amministrazione di sostegno (capo I), dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (capo II). Le esenzioni previste dall'articolo 46-bis rispondono, infatti, alle finalità della legge 9 gennaio 2004, n. 6 individuate dall'articolo 1 nell'obiettivo di "tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d'agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Ciò posto, risulta evidente che gli inventari, redatti ai sensi dell'articolo 424, comma 1, c.c. nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo XII, riguardanti- come si è detto- le persone prive di autonomia, non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti al contributo unificato. Gli stessi sono altresì esenti ai fini dell'imposta di bollo, posto che l'articolo 18 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che qualora gli atti e i provvedimenti del processo sono soggetti al contributo unificato non si applica l'imposta di bollo, che, di conseguenza, acquista natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
È da escludere, invece, che l'esenzione di cui al citato articolo 46-bis sia applicabile in via analogica agli inventari redatti ai sensi dell'articolo 362 c.c. e aventi ad oggetto i beni dei minori. Gli atti e i provvedimenti che interessano i minori relativi all'istituto della tutela e dell'emancipazione, regolati dal Titolo X dello stesso libro del codice civile, non sono richiamati dal dettato dell'articolo 46-bis che, come premesso, fa riferimento esclusivamente agli atti dei procedimenti di cui al Titolo XII.
Con riferimento agli inventari di tutela dei minori si ribadisce quanto affermato con la citata risoluzione n. 126 del 2003 e in particolare che gli stessi:
  • sono "inventari giudiziali" o previsti obbligatoriamente dalla legge, per la cui redazione occorre rispettare un rigoroso regime di forma e di sostanza (artt. 362 e ss. c.c. e 769 e ss. c.p.c.);
  • sono compiuti dal cancelliere presso il quale ha sede il giudice tutelare o da un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare stesso, non per dirimere una controversia, ma per garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua futura restituzione;
  • hanno natura di atto pubblico (documenti redatti da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge).
In sintesi, i processi verbali di inventario, redatti nell'ambito delle procedure di tutela dei minori, in sè diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al Titolo XII del libro primo del codice civile, sono soggetti a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di Euro 168,00, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, del Testo unico dell'imposta di registro. Sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo, come sopra precisato, ai sensi dell'articolo 13 della Tabella, allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642.

Documenti collegati

L'esercizio della prelazione in tema di beni culturali

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risoluzione n. 78, Verbale di inventario della tutela di minori e interdetti"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti