Risoluzione N. 60/E ,Imposta di registro sugli atti di acquisto di immobili da parte dell'Azienda regionale per le foreste demaniali


Roma, 11 marzo 2009

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – REGIONE SICILIANA - Imposta di registro sugli atti di acquisto di immobili da parte dell'Azienda regionale per le foreste demaniali della regione Sicilia – DPR n. 131 del 1986.

Con l'istanza di interpello in esame si chiede di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti di acquisto di immobili da parte dell'Azienda regionale delle foreste demaniali della Regione Sicilia. A tal fine viene esposto il seguente

Quesito

L'Assessore all'agricoltura e alle foreste della Regione Sicilia fa presente che ai sensi dell'articolo 8, legge regionale della Sicilia 29 dicembre 1962, n. 28, l'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali è stata inserita nell'apparato burocratico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ed in conseguenza di ciò, incardinata nella Direzione regionale delle foreste (in tal senso si è espresso il Consiglio di giustizia amministrativa, sez. cons., con il parere del 22 maggio 2001, n. 381).

Successivamente la legge regionale della Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, ha equiparato l'Azienda delle Foreste Demaniali al Dipartimento regionale, ossia ad una struttura regionale comunque denominata di massima dimensione (in tal senso si è espressa anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con il parere 10 giugno 2002, n. 16157, nonché il C.G.A., con il predetto parere n. 381 del 2001).

Inoltre, l'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana ha assegnato il Demanio forestale dello Stato al Patrimonio indisponibile della Regione.

Tale patrimonio indisponibile forestale mantiene le caratteristiche tipiche dei beni demaniali, tra le quali l'inalienabilità dello stesso se non nei modi e nei casi stabiliti dall'articolo 119 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, e cioè previa valutazione dell'Autorità di Governo.

Ne consegue che in base al combinato disposto degli articoli 14/a, 20 e 36 dello Statuto regionale, 8 della legge regionale n. 28 del 1962 e 3 della legge regionale n. 16 del 1996, il Demanio/Patrimonio forestale e i relativi atti di acquisizione e/o di disposizione sono ascritti esclusivamente all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, residuando all'Azienda delle Foreste Demaniali la competenza amministrativa allo svolgimento dei procedimenti diretti ad ampliare il patrimonio forestale della Regione con gli espropri e le acquisizioni contrattate, nonché la competenza gestoria del patrimonio medesimo.

In altri termini, il patrimonio indisponibile forestale è ascritto direttamente al ramo Foreste del Demanio regionale e, in caso di trasferimento del bene immobile alla regione, non sussiste alcun doppio passaggio attraverso l'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, in quanto quest'ultima costituisce solo l'organo competente al relativo procedimento acquisitivo e poi, a regime, l'organo gestore del bene ormai acquisito al ramo Foreste del Demanio regionale, ma in entrambi i casi (acquisizione e gestione) sempre in nome e per conto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste.

L'Azienda regionale in parola non si configura quale ente strumentale e indiretto della regione in quanto privo del requisito della cd. "autarchia".

L'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali dispone soltanto di una limitata autonomia gestionale, della quale, insieme alla personalità giuridica, ha bisogno per gestire, con la necessaria autonomia tecnica, il demanio forestale e le riserve naturali regionali che le sono state affidate.

Infine, per quanto attiene alla possibilità che l'Azienda ha di redigere un proprio bilancio, viene rappresentato che lo stesso è una mera appendice del bilancio regionale, ciò a conferma dell'assunto per il quale l'Azienda in parola non può essere considerata organismo distinto dalla Regione siciliana.

Da ultimo viene evidenziato che in base all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, la Regione siciliana e gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono – agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere di spettanza della regione – dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato.

In conclusione, posto che anche in seguito ai chiarimenti forniti dalla competente Direzione regionale delle entrate della Sicilia, con nota del 2008, non sono state risolte le incertezze interpretative relative all'individuazione del corretto trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di registro, agli atti di trasferimento di immobili effettuati nei confronti dell'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, viene chiesto di conoscere se ai predetti trasferimenti si applica il disposto di cui al punto 7, dell'articolo 1, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, in base al quale sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa i trasferimenti a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante rappresenta che l'esclusione della Azienda regionale in commento dal trattamento di favore riservato, ai fini dell'imposta di registro, ai trasferimenti di immobili "…a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali …." non ha fondamento nelle vigenti disposizioni normative.

La predetta azienda, infatti, è un organo incluso ed incardinato nell'Amministrazione centrale della Regione siciliana ed, in quanto tale, può godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1, punto 7, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Parere della Direzione

L'articolo 1, punto 7, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, prevede che "Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane" trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa (euro 168,00).

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il trattamento agevolato in esame è riservato ai trasferimenti a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, in quanto "…dotati di organi di governo rappresentativi della popolazione residente (…) che sono investiti della cura di interessi tendenzialmente diffusi sull'intero territorio di pertinenza…" (cfr. sentenza Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).

La ratio della previsione di cui all'articolo 1, punto 7 sopra citato, dunque, è quella di agevolare i trasferimenti di immobili che si realizzano direttamente nella sfera giuridico-patrimoniale di enti esponenziali di comunità, caratterizzati dalla loro attinenza a un territorio, nei cui confronti l'ente è chiamato ad esercitare i suoi poteri di governo.

Ai fini della soluzione della questione prospettata rileva, in quanto direttamente incentrata sulla definizione del presupposto agevolativo, la circostanza che il trasferimento dei beni avvenga a favore di un organo della regione, nella cui sfera patrimoniale vadano a collocarsi – per effetto dell'atto di trasferimento – i beni immobili.

Alla luce di quanto premesso, deve ritenersi che la disposizione agevolativa in commento possa trovare applicazione qualora l'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali della Regione Sicilia costituisca un organo della stessa regione - circostanza, quest'ultima, che comporta il trasferimento diretto a favore dell'ente territoriale dei beni da assegnare al suo patrimonio indisponibile, senza che si realizzi un passaggio intermedio nel patrimonio dell'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali.

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