Risoluzione N. 56, La scissione totale non proporzionale di una società in nome collettivo in due società a responsabilità limitata


Roma, 22 marzo 2007

Istanza di interpello - Articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413 Scissione totale non proporzionalè

La società "ALFA e BETA S.n.c." ha inviato alla scrivente, per il tramite della Direzione Regionale competente, un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge 413/1991, relativa ad un'operazione di scissione societaria totale non proporzionale.

La società istante ha provveduto, inoltre, a inviare, in data 23 ottobre 2006, la documentazione integrativa richiesta dalla scrivente con apposita nota del 3 maggio 2006.

Fattispecie rappresentata

La società istante, posseduta in parti uguali dai soci sigg. ALFA e BETA, ha per oggetto l'attività di riparazione di carrozzeria e verniciatura di autoveicoli.

La società è proprietaria di un immobile strumentale di categoria D/7 utilizzato per lo svolgimento dell'attività sociale.

Il suddetto fabbricato è, secondo parere tecnico competente, potenzialmente divisibile in due unità di identico valore.

Ciascun socio presta la propria attività nella società: il sig. ALFA svolge l'attività di riparazione di carrozzerie, mentre il sig. BETA svolge l'attività di verniciatura.

A causa di profondi e insanabili dissidi, i soci intendono, di comune accordo, separare e proseguire in maniera autonoma le rispettive attività, continuando a lavorare entrambi nell'immobile di proprietà, ognuno con propri clienti e con l'utilizzo di propri mezzi e distinte attrezzature.

Al riguardo, l'istante ha prospettato la seguente

Soluzione interpretativa

A tal fine i soci, attraverso la realizzazione di opere murarie, intendono dividere il fabbricato posseduto dalla società istante in due distinte unità immobiliari, aventi ingressi separati, dotate dei medesimi locali e servizi, separatamente iscritte in catasto e di identico valore economico.

Successivamente i soci intendono effettuare una scissione totale non proporzionale della società istante in due società a responsabilità limitata di nuova costituzione e attribuire a ogni singola beneficiaria una delle due unità immobiliari precedentemente costituite.

La prima società a responsabilità limitata, che svolgerà attività di riparazione di carrozzerie, sarà posseduta interamente dal sig. ALFA; la seconda, che svolgerà attività di verniciatura, sarà posseduta interamente dal sig. BETA.

La scissione avviene in regime di neutralità fiscale in quanto il patrimonio della scissa verrà attribuito alle beneficiarie sulla base dei valori contabili esistenti alla data della scissione senza emersione di plusvalenze o minusvalenze.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

In base al disposto dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono, a certe condizioni, inopponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.

Affinchè un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che:
  1. rientri in una o piu' delle fattispecie indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis;
  2. sia diretta ad aggirare gli obblighi o i divieti previsti dall'ordinamento;
  3. sia tesa a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
  4. sia priva di valide ragioni economiche.

In riferimento all'istanza in esame si esprime il seguente parere.
Come ribadito di recente dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere n. 5 del 24/02/2005) "la scissione, anche non proporzionale, è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sè non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni d'impresa".

In particolare i plusvalori relativi alle due unità immobiliari trasferite dalla società scissa alle due società beneficiarie, resi provvisoriamente latenti dall'operazione in questione, concorreranno, infatti, al reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui le stesse verranno cedute o assegnate ai soci.

L'operazione di scissione potrebbe assumere, invece, valenza elusiva qualora rappresentasse solo la prima fase di un piu' complesso disegno unitario finalizzato alla successiva rivendita o donazione delle quote societarie delle beneficiarie da parte dei soci persone fisiche, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili) ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti a un piu' mite regime di tassazione.

E' inoltre necessario, affinchè non siano ravvisabili profili elusivi, che la descritta operazione non sia volta alla mera assegnazione dei beni della scissa ai soci mediante la creazione di società "contenitore" non connotate da alcuna operatività ma, al contrario, si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'esercizio separato dell'attività carrozzeria e di quella di verniciatura da parte delle due società beneficiarie.

Secondo quanto prospettato dalla società istante, l'operazione di scissione in oggetto non determinerebbe l'emersione di conguagli tra i soci in quanto il fabbricato artigianale, come emerge dalla relazione tecnica, fatta appositamente redigere sullo stesso dalle parti interessate e presentata in sede di invio della documentazione integrativa, verrà suddiviso in due unità immobiliari di identico valore economico.

L'operazione suddetta appare, inoltre, sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata alla separazione di attività produttive che, a causa dei dissidi insorti tra i soci, non possono piu' essere esercitate congiuntamente.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene, pertanto, che la descritta operazione di scissione totale e non proporzionale, qualora come prospettato nell'istanza venga realizzata a valori storici, non presenti profili di elusività. Ciò a condizione che la stessa non sia, comunque, preordinata a costituire due soggetti giuridici strumentali alla mera assegnazione ai soci del patrimonio immobiliare della scissa ovvero a creare dei "meri contenitori" in cui immettere beni da alienare, al fine di ottenere, in caso di successiva cessione o donazione delle quote da parte dei soci persone fisiche, una trasformazione delle plusvalenze su singoli beni in plusvalenze su partecipazioni.

Infine, per completezza espositiva, si precisa che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie in sede di scissione dovrà rispecchiare percentualmente la natura di capitale e/o di riserve di utili o di capitale che le poste trasferite avevano nella società scissa antecedentemente l'operazione in questione.

Si ribadisce, infine, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati non rappresentati dall'istante, si inseriscano in un piu' ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.

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