Risoluzione N. 278/E, Tassazione di trust a favore di disabile


Roma, 4 ottobre 2007

Oggetto: Istanza di interpello - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. TRUST GAMMA – art. 73 Tuir - Soggettività passiva del trust all'imposta sul reddito delle società

Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sig.ra Beta Alfa, quale rappresentante legale e disponente del TRUST GAMMA ha posto il seguente

Quesito

Se il TRUST GAMMA possa essere qualificato come soggetto passivo IRES ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d) del Tuir, come modificato dall'art. unico, comma 74, della legge 27 dicembre 2006, n. 297 (legge finanziaria per il 2007).

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante ritiene che il TRUST GAMMA sia soggetto passivo IRES ex art. 73, comma 1, lett. d) del Tuir.
In particolare, l'istante è del parere che a decorrere dal 1º gennaio 2007, il reddito conseguito dal trust sia correttamente imputato alla Sig.ra Alfa Gamma, quale beneficiario individuato del trust, per mezzo del proprio tutore, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Tuir, secondo cui "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari…"

Parere dell'Agenzia dell'Entrate

Come è noto, il comma 74 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 297 (legge finanziaria per il 2007), modificando l'articolo 73 del Tuir, include i trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
Ai fini della imposizione dei redditi, il legislatore, data la versatilità e flessibilità dell'istituto che si presta alle finalità più ampie, ha individuato due principali tipologie di trust: trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi; trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust.
Pertanto, per individuare il soggetto cui imputare il reddito conseguito dal trust, occorre esaminare l'atteggiarsi del singolo trust nel caso concreto.
Ciò premesso, si evidenzia che il trust in esame è un trust irrevocabile cosiddetto "di scopo", costituito a favore di un soggetto disabile incapace di intendere e di volere, per assicurarne "l'assistenza necessaria vita natural durante", in modo che "in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in Istituti di Assistenza per invalidi", come previsto dall'art. 3 dell'atto istitutivo.
Ai sensi del medesimo art. 3 dell'atto istitutivo, inoltre, quest'ultimo è nominato dal disponente " beneficiario dei beni del trust". A tale proposito si osserva, tuttavia, che il soggetto disabile non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come "beneficiario dei beni del trust" in questione, quanto piuttosto dell'assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust.
Di conseguenza, a differenza di quanto affermato dall'istante, nella fattispecie in esame il trust non si configura come un trust con "beneficiario" individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati. Il citato art. 3 dell'atto istitutivo, infatti, prevede che "Quando il trust avrà esaurito il suo scopo, il settlor, se vivente, darà disposizioni al trustee per l'assegnazione dei beni residui; nel caso che il settlor sia deceduto ovvero, se vivente, sia nell'impossibilità di darle ...il trustee dovrà disporre dei beni residui in favore dei parenti del settlor e del di lui coniuge".
Pertanto, si è del parere che a decorrere dal 1º gennaio 2007, il reddito conseguito dal trust sia correttamente imputato al trust stesso.

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