Risoluzione della transazione per eccessiva onerosità e per impossibilità sopravvenuta



La transazione (art. 1965 cod.civ. ), sia semplice sia novativa, può, secondo la prevalente opinione nota1, essere risolta per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 , 1464 cod.civ. ) o per eccessiva onerosità (art. 1467 cod.civ. apri ), secondo la normativa generale in tema di contratto (Cass. Civ. Sez. II, 9125/93 ).

V'è tuttavia chi nota2, opinando diversamente, muovendo dall'assunto in base al quale la causa della transazione non sarebbe commutativa bensì aleatoria, ritiene conseguentemente che il rimedio dell'eccessiva onerosità non risulterebbe, nella specie, applicabile. La transazione sarebbe, secondo questa visione, assimilabile ad una scommessa avente ad oggetto l'esito del giudizio. Occorre tuttavia osservare, in senso contrario, che l'accordo transattivo viene propriamente raggiunto per non dover verificare l'opinione dell'autorità giudiziaria sul tema controverso. La tesi in contestazione è comunque sostenuta anche da chi nega la natura aleatoria della transazione, sulla scorta del fatto che, risultando impossibile accertare il sacrificio oggettivo affrontato dai contraenti (proprio perché essi rinunziano in tutto o in parte alle pretese originarie), non sarebbe neppure possibile stabilire quando una prestazione diviene eccessivamente onerosa nota3.

Sfugge tuttavia a chi sostiene questa prospettiva che il sacrificio di ciascuna parte deve esser rapportato non già alla situazione preesistente, bensì rispetto alla reciprocità delle concessioni stabilite nel momento della stipulazione dell'accordo transattivo. E' ben possibile allora che eventi sopravvenuti possano alterare questo equilibrio, rendendo eccessivamente onerosa una delle posizioni contrattuali nota4.

Si ipotizzi ad es. che Primo e Secondo stiano litigando circa l'obbligazione di consegnare 1000 kg. di titanio ad un certo prezzo e che dette parti concludano una transazione, in base alla quale Primo deve consegnare nel termine di un mese 900 kg. di detto metallo. Qualora successivamente al perfezionamento della transazione, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili (quali ad es. l'improvvisa chiusura di una miniera), il prezzo del titanio raddoppi prima della consegna, non si vede perché negare l'applicabilità del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod.civ. ).

Note

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Cfr. Del Prato, voce Transazione, in Enc. dir., p.865; Moscarini, Corbo, voce Transazione, in Enc. giur. Treccani, XXXI, 1994, p.19; Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.320.
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Si veda Carnelutti, Transazione ed eccessiva onerosità, in Riv. dir. proc., 1955, I, p.85.

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nota3

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Così Carresi, voce Transazione, in N.sso Dig. it., p.204.
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nota4

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In questo senso anche Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.330.
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Bibliografia

  • CARNELUTTI, Transazione ed eccessiva onerosità, Riv.dir.proc., I, 1955
  • CARRESI, Transazione, N.sso Dig. it.
  • DEL PRATO, Transazione, Enc. dir.
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • MOSCARINI-CORBO, Transazione, Enc. giur. Treccani
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

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