L'art.
1986 cod.civ. accanto all'annullamento della cessio bonorum assume in considerazione il distinto rimedio della
risoluzione del contratto.
A questo proposito tuttavia il II° comma della riferita disposizione non fa altro se
non genericamente rinviare alle disposizioni dettate in tema di risoluzione per inadempimento del contratto in genere (artt.
1453 e ss. cod.civ.).
L'art.
1986 cod.civ. assume comunque una non secondaria importanza quale indice della qualificazione dell'accordo di cessione nei termini di
contratto a prestazioni corrispettive nota1.
Quanto alle condotte che possono dar luogo ad una valutazione in chiave di inadempimento si può fare menzione, in riferimento al debitore, del rifiuto di procedere al trasferimento del possesso dei beni oggetto della cessione
nota2 ovvero del compimento di atti di disposizione sui medesimi
nota3. Per quanto attiene al creditore vengono in esame condotte quali una sconveniente amministrazione dei beni (si ricordi che essa possiede una finalità esclusivamente liquidatoria) ovvero l'ostacolo all'esercizio del diritto di controllo riservato al debitore dall'art. 1983 cod.civ.
aprinota4.
Note
nota1
Così Salvi, Della cessione dei beni ai creditori, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1974, p.391.
top1nota2
Anche se in questi casi deve trattarsi di un rifiuto univoco e definitivo (Salvi, cit., p.390).
top2nota3
L'atto di disposizione predetto costituirà inadempimento solo qualora venga compiuto su mobili anteriormente alla consegna o su immobili prima della trascrizione del contratto di cessione. Solo in tali casi esso avrà efficacia nei confronti dei cessionari, essendo invece a costoro inopponibile se compiuto successivamente: cfr. Moretti, La cessione dei beni ai creditori, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1968, p.548 e Bessone, Cessione ai creditori e disciplina dell'atto di disposizione del debitore sui beni ceduti, in Foro pad., 1967, III, c.63 e ss..
top3nota4
Vengono considerati inadempimento del creditore anche l'omissione od il ritardo nella liquidazione, nonché il promovimento da parte dei creditori di procedure esecutive sui beni del debitore, non compresi nel contratto di cessione, prima della liquidazione di quelli ceduti: così Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956, p.216.
top4 Bibliografia
- BESSONE, Cessione ai creditori e disciplina dell'atto di disposizione del debitore sui beni ceduti, Foro pad., III, 1967
- GHIDINI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956
- MORETTI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. da Bigiavi, 1968
- SALVI, Della cessione dei beni ai creditori, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura Scialoja e Branca, 1974