Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta



In tema di rapporto obbligatorio l'impossibilità di effettuare la prestazione per causa non imputabile alla parte produce l'estinzione dell'obbligazione (1256 cod.civ. ) e la correlativa liberazione del debitore. Se la prestazione è dedotta nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, il venir meno di essa in esito a quanto prospettato, è causa di caducazione del nesso sinallagmatico, determinando altresì un assoluto difetto di giustificazione che possa supportare l'altra prestazione nota1.

Possono darsi a questo proposito due ipotesi:
  1. che l'impossibilità sia parziale. In tal caso l'art. 1464 cod.civ. concede all'altro contraente l'opzione tra l'eventuale riduzione della propria controprestazione e il recesso dal contratto qualora non residui l'interesse ad un parziale adempimento;
  2. che l'impossibilità sia totale. In questa eventualità si produce ipso jure la risoluzione del contratto (art. 1463 cod.civ. ).


Note

nota1

La dottrina sul punto è pienamente concorde. Si vedano Tamponi, La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1546; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.837; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.318; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.558; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.372; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.1006.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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