Risoluzione del contratto di mutuo



Nel caso in cui il mutuatario non adempia l'obbligazione relativa al pagamento degli interessi, il mutuante può domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1820 cod. civ. .

Costituisce la norma in esame mera applicazione del principio di cui all'art. 1455 cod. civ. (secondo il quale l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza), ovvero importa la risolubilità del contratto di mutuo qualunque sia l'ammontare degli interessi non corrisposti?

Sembra, in difetto di speciali espressioni volte a costituire una deroga rispetto alla riferita regola generale, più logica la prima conclusione nota1.

Prevale pertanto l'opinione in base alla quale si farebbe riferimento alla normativa generale in tema di risoluzione del contratto (artt. 1453 e ss. cod. civ.) (Cass. Civ. Sez. III, 1861/95 ) nota2. A conferma di ciò, si può osservare che soltanto nel mutuo gratuito viene consentita dalla legge (art. 1819 cod. civ. ) la risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla restituzione anche di una sola rata (Cass. Civ. Sez. III, 1861/95 ).

In giurisprudenza si è stabilito che si possa far luogo alla risoluzione per inadempimento anche in relazione al mancato adempimento della distinta promessa di garanzia, sussidiaria rispetto al mutuo (Cass. Civ. Sez. III, 1861/95 ).

Si è inoltre sostenuta la non configurabilità neppure in astratto, stante la natura restitutoria del mutuo, della risoluzione per impossibilità sopravvenuta: il bene oggetto del mutuo è infatti fungibile, essendone dunque sempre possibile la restituzione ( genus numquam perit) nota3.

Quali sono le conseguenze della risoluzione del contratto di mutuo? Sicuramente il mutuatario deve provvedere alla restituzione della somma capitale oggetto del contratto. E' stato deciso che, nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento di mutuo fondiario, il mutuatario sia altresì tenuto a corrispondere al mutuante gli importi delle rate eventualmente scadute, ma non gli interessi già computati, in relazione al metodo di capitalizzazione adottato dall'istituto di credito, negli importi delle rate a scadere (Cass. S.U. 12639/08 ).

Note

nota1

Si veda Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p. 450; Giampiccolo, Mutuo, in Enc. dir., XXVII, 1977, p. 468; Fragali, Del mutuo, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca Bologna-Roma, 1966, p. 437. Contra Teti, Il mutuo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, 1985, p. 683 e Miccio, Delle obbligazioni. Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Torino, 1959, p. 122, per i quali l'espressa previsione del mancato pagamento degli interessi avrebbe "senso solo se si ipotizza che il rimedio della risoluzione possa essere invocato nel caso anche per un inadempimento di scarsa rilevanza".
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nota2

nota3

Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 1497. L'A. ritiene che all'art. 1455 cod. civ. "sia più corretto attribuire rilevanza generale, anche se la varietà e l'ampiezza delle previsioni che connotano in modo particolare l'importanza dell'inadempimento induce talvolta a reputare che le disposizioni speciali vengano ad escludere l'operatività dell'art. 1455 cod. civ., sì che tale norma rivestirebbe solo una funzione residuale e troverebbe applicazione nei soli casi di assenza di una specifica previsione normativa".
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Quantomeno, nell'ipotesi in cui non fosse più possibile restituire in natura le cose fungibili, il mutuatario, ex art. 1818 cod. civ. , "sarà pur sempre tenuto a pagarne il valore". Così Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 1999, p. 474. In senso conforme anche Carresi, Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it, dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1957, p.149 e Grassani, voce Mutuo, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p. 1055.
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Bibliografia

  • CARRESI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.civ., 1957
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • FRASCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GIAMPICCOLO, Mutuo, Enc.dir., XXVII, 1977
  • GRASSANI, Mutuo (dir.civ.), N.Dig.It., 1964
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • MICCIO, Delle obbligazioni. Dei singoli contratti, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

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