Risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti (mutuo consenso)



Il comma 60 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (che in questo senso si pone quale ipotesi specifica del più generale principio di cui alla parte finale del I comma dell'art. 1372 cod. civ.) contempla il venir meno del contratto di convivenza per effetto del mutuo consenso espresso dai contraenti.
Anzitutto viene istituito un principio di collegamento negoziale di tipo formale.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51 della stessa norma, vale a dire con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c) dell'art. 1, il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima. Rinvengono applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

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