In materia di appalto
l'art.
1672 cod.civ.
prevede che il
rapporto si sciolga per l'impossibilità sopravvenuta non imputabile ad
alcuna delle parti, venendo a predisporre un criterio di distribuzione
delle conseguenze economicamente negative di un tale
evento. Il committente deve, in tale eventualità, pagare
la parte dell'opera già compiuta nei limiti in cui è per lui utile,
proporzionalmente al prezzo che fosse stato pattuito per l'opera intera
nota1.
Nell'ipotesi in cui l'opera non sia di alcuna utilità per il
committente le spese sostenute dall'appaltatore rimangono a carico di
quest'ultimo nota2. Si tratta
indubbiamente di un notevole onere posto
dalla legge a carico esclusivo di una delle
parti del contratto, in omaggio al principio del rischio di
impresa.
Per quanto attiene alla nozione di impossibilità
sopravvenuta non può che farsi riferimento alla nozione generale
nota3.
Note
nota1
Cfr. Rubino, L'appalto, in
Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.845;
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.
cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p.460.
top1nota2
Tra gli altri: Scoccini, Ripa, Il
contratto di appalto tra privati, Roma, 1987, p.176; Giannattasio,
L'appalto, in Trattato
dir. civ., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1977, p.297.
top2nota3
Non essendo stato espressamente previsto
alcunchè nell'ipotesi di impossibilità totale, "sarà necessario
ricorrere alla norma generale dell'art.
1463 cod.civ. ": così Mangini, Iacuaniello Bruggi, Il
contratto di appalto, in Giur.
sist. dir. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1997, p.497.
top3 Bibliografia
- GIANNATTASIO, L'appalto, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 2, 1977
- MANGINI-BRUGGI, Il contratto di appalto, Torino, Giur.sist.di dir.civ.e comm.Bigiavi, 1997
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- RUBINO, L'appalto, Torino, Trattato Vassalli, 1980
- SCOCCINI RIPA, Il contratto di appalto tra privati, Roma, 1987