Risoluzione del 02/10/2009 n. 256


Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991 - Scissione totale proporzionale finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni in una delle società beneficiarie

Sintesi:
Deve essere espresso parere negativo in presenza di una scissione totale proporzionale in due società il cui scopo non è addivenire ad una riorganizzazione aziendale ma consentire la creazione di una mera società "contenitore" (una delle beneficiarie) destinata ad accogliere il ramo operativo dell'azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. Ciò al fine di beneficiare del più favorevole trattamento previsto per la tassazione delle plusvalenze finanziarie da redditi diversi in luogo del regime fiscale della cessione diretta del complesso aziendale da parte dei soci persone fisiche.

Quesito
L'istante è una società in nome collettivo, costituita nel 1972 ed avente ad oggetto la fabbricazione e il commercio, all'ingrosso e al minuto, di mobili e di altri articoli di arredamento. L'azienda della ALFA S.n.c. consta, tra l'altro, di uno stabilimento in cui si svolge l'attività produttiva e il cui valore viene stimato dall'interpellante in Euro 3.500.000,00 circa. La compagine sociale è composta da due soci, TIZIO e CAIO, titolari di quote di partecipazione paritetiche nella società. L'interpellante osserva che l'età relativamente avanzata dei soci e la circostanza che nessuno dei loro figli intende seguire le orme dei genitori, spingono la compagine sociale alla cessione dell'attività d'impresa. A tal fine, l'istante prospetta due soluzioni astrattamente percorribili:
- la cessione della società;
- la cessione del complesso aziendale e la conservazione della proprietà dell'opificio che, eventualmente, potrebbe essere dato in affitto allo stesso cessionario dell'azienda.
La società interpellante ritiene che questa seconda opzione faciliti la cessione, poichè l'importo necessario per rilevare l'attività è notevolmente inferiore qualora l'acquirente non deve acquistare anche l'opificio.
La società interpellante ritiene che tale opzione sia percorribile attraverso una scissione totale proporzionale della società istante, fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 173 del TUIR, in due società di nuova costituzione aventi la forma giuridica di S.n.c. Ad una delle società neocostituite sarà assegnato il complesso aziendale, mentre all'altra verrà assegnato l'immobile aziendale in cui si svolge l'attività produttiva dell'altra società.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Lo scopo dichiarato della scissione in esame è quello di separare l'attività produttiva della società istante dall'immobile in cui si svolge la sua attività. Secondo le dichiarazioni rese dalla società istante, tra gli scopi dell'operazione rientrano "...l'apertura del capitale sociale a Terzi, con affiancamento dei soci di maggioranza o di minoranza per il proseguimento dell'attività..." e la futura cessione delle quote, che risulta essere "proceduralmente più snella e gradita di una cessione aziendale..." specie "...in occasione di un corrispettivo cronologicamente frazionato".

Parere della Direzione
In base al disposto dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono a certe condizioni non opponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
Affinchè un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che:
  1. rientri in una o più delle fattispecie indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis;
  2. sia diretta ad aggirare gli obblighi o divieti previsti dall'ordinamento;
  3. sia tesa a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
  4. sia priva di valide ragioni economiche.
In riferimento all'istanza in esame si esprime il seguente parere.
In linea di principio, l'operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio (ovvero, di una parte di esso) della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
L'operazione di scissione, però, potrebbe assumere valenza elusiva qualora, ad esempio, la stessa rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di una società "contenitore" (di immobili, di azienda, ecc.) e alla successiva vendita delle partecipazioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili, l'azienda, ecc..) ai beni di secondo grado (titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain).
Nell'istanza d'interpello l'istante afferma che:
"L'ipotizzabile cessione della sola attività operativa (= cessione di azienda) non è alternativa altrettanto funzionale come il possesso di una separata società. Infatti la disponibilità delle quote di separata società:
  • consente l'apertura di capitale sociale a terzi, con affiancamento di soci di maggioranza o di minoranza per il proseguimento dell'attività;
  • consente un'eventuale scambio di partecipazioni;
  • consente infine la cessione delle quote medesime, proceduralmente più snella e gradita di una cessione aziendale, massime in occasione di un corrispettivo cronologicamente frazionato".
L'operazione, per come descritta, sembra obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche non propriamente riconducibili alle finalità tipiche della scissione. In questo caso, infatti, l'operazione di scissione si risolve in un'operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso.
In altri termini, l'operazione di scissione totale e proporzionale non è concepita in funzione dell'esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale ma rappresenterebbe solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una mera società "contenitore" (una delle beneficiarie), destinata ad accogliere il ramo operativo dell'azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni.
In tal modo, i soci persone fisiche conseguono un indebito risparmio d'imposta, potendo beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gain, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del Tuir, rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo d'azienda ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir. Ciò posto, per quanto concerne l'apprezzabilità economico-aziendale del progetto, la scrivente ritiene che l'operazione così rappresentata sia da considerarsi priva di valide ragioni economiche, dal momento che la scissione non sembra essere utilizzata come mero strumento diriorganizzazione aziendale, ma, unitamente alla successiva cessione delle quote della società beneficiaria, pare voler surrogare una diversa fattispecie negoziale (cessione di ramo d'azienda) che, sebbene più coerente rispetto alle reali finalità perseguite, si rileverebbe fiscalmente più onerosa. In altri termini, le vere ragioni della prospettata scissione sembrano rinvenibili, di fatto, nella finalità di trasferire a terzi il complesso aziendale, beneficiando del più favorevole regime fiscale previsto per la cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, piuttosto che in quella di porre in essere una riorganizzazione aziendale tesa a rendere più efficiente l'esercizio dell'attività d'impresa. In conclusione la scrivente, conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale della ..., ritiene che l'operazione presenti aspetti di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario da considerare indebito poichè realizzato attraverso l'aggiramento delle norme di cui al comma 2 dell'art. 86 del Tuir.

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