Risarcimento del danno (vendita di cose mobili)



In esito alla risoluzione del contratto per inadempimento la parte inadempiente deve, secondo il principio di cui all'art.1453 cod.civ. , risarcire all'altra il danno arrecato. Vengono a tal proposito in considerazione non soltanto le regole generali di cui agli artt. 1223 e ss cod.civ., bensì anche la speciale previsione portata dall'art. 1518 cod.civ. ai sensi del quale, se la vendita ha per oggetto una cosa mobile che ha un prezzo corrente (cfr. art. 1515 cod.civ.) ed il contratto si risolve per inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno (art. 1518 , I comma cod.civ.). La parte che agisce per il risarcimento deve dare la prova del prezzo pattuito. Circa il prezzo corrente, è invece sufficiente, onde attivare il rimedio in considerazione, che sia fatta constare l'esistenza di listini o mercuriali attinenti alle cose vendute anche per il tramite di certificazioni rilasciate dalla competente Camera di Commercio, non essendo necessaria la produzione in giudizio dei listini (Cass. Civ. Sez. III, 5986/81 ).

Sembra che la norma venga ad introdurre una presunzione assoluta in relazione all'entità minima del danno: non si vede come altrimenti intendere l'espressa previsione della possibilità di dar conto di una diversa consistenza del pregiudizio subìto soltanto nel senso della maggiorazione di esso nota1 . In questo senso la disposizione appronta una tutela minima per la parte non inadempiente, consentendo di soddisfarne più celermente le istanze risarcitorie, sia pure in una misura minima liquidata presuntivamente. Continueranno a valere le ordinarie regole relative all'onere della prova per il supero rispetto a questa misura minimale: ben potrà, pertanto, il contraente non inadempiente provare l'esistenza di un maggiore danno, la cui liquidazione potrà anche essere effettuata equitativamente dal giudice (Cass. Civ. Sez. II, 3280/81 ).

La norma in esame àncora la valutazione del danno risarcibile agli elementi del tempo e del luogo in cui è avvenuta (o meglio, per lo più sarebbe dovuta avvenire) la consegna e non del momento in cui viene introdotta la domanda giudiziale. Questa soluzione ha il vantaggio di scongiurare la condotta di chi intendesse speculare cercando di prevedere le oscillazioni dei prezzi nota2 . In ogni caso la espressa salvezza della prova del maggior danno garantisce l'adeguatezza del risarcimento rispetto all'effettivo pregiudizio subito, comprensivo degli elementi negativi sopravvenuti successivamente al momento della consegna programmata.

Ai sensi del II comma dell'art.1518 cod.civ. nella vendita a esecuzione periodica, nella quale cioè la prestazione è frammentata, dovendo essere eseguita in contesti cronologici differenti, la liquidazione del danno viene effettuata "sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne" nota3. Non si tratta di altro se non di un adeguamento del criterio di cui al I comma alla differente situazione afferente alla pluralità delle consegne. Giova osservare a questo riguardo che la risoluzione potrebbe riguardare un contratto parzialmente eseguito. In questo caso è preferibile ritenere che la caducazione del vincolo negoziale non possieda efficacia retroattiva (ancorchè limitata alle parti), producendo i propri effetti soltanto relativamente alle prestazioni ancora da eseguire nota4 .

Note

nota1

In questo senso Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.142 e Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.987. Contra Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.979 per il quale si tratterebbe di una presunzione relativa.
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nota2

Bianca, op.cit., p.981.
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nota3

Secondo parte della dottrina (Mirabelli, op.cit., p.162) la norma fa riferimento più che ad un vendita ad esecuzione periodica, che presupporrebbe un contratto di durata, ad un vendita a consegne ripartite, nelle quali cioè la prestazione è unitaria anche se il suo adempimento è ripartito nel tempo: la singola consegna sarebbe una frazione di una prestazione unica.
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nota4

Di questa opinione Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.112, ma contrario è Rubino, op.cit., p.1006, che sostiene la retroattività della risoluzione sulla base della considerazione che si tratterebbe di una unica prestazione, alla quale non potrebbe applicarsi l'art.1458cod.civ. .
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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