Dalla costituzione in mora scaturisce anche l'obbligazione relativa al risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento . A questo proposito viene in esame la disposizione di cui all'art.
1224 cod.civ. , ai sensi del quale, se l'obbligazione aveva ad oggetto una somma di denaro, risultano dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se anteriormente non erano dovuti ed indipendentemente dalla prova di un danno a carico del creditore. E' fatta salva la prova di un danno di maggiore entità, ad eccezione dell'ipotesi in cui fosse stata già prevista in precedenza la misura degli interessi moratori
nota1 . Il punto in esame ha dato luogo nel recente passato, in concomitanza con una congiuntura economica caratterizzata da tensioni inflazionistiche e dalla correlativa perdita di valore della moneta, a questioni assai dibattute dagli interpreti.
Note
nota1
La corresponsione degli interessi moratori costituisce liquidazione legale del danno in una misura forfettaria minima, che spetta al creditore indipendentemente da qualsiasi prova. Quando tuttavia il creditore dovesse dimostrare di aver subito un danno maggiore rispetto a quello che gli sarebbe liquidato a norma del primo comma della norma in esame, la liquidazione legale e forfettizzata (con riferimento al tasso legale degli interessi) è sostituita dalla valutazione del concreto pregiudizio subito dal creditore (cfr.Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.349).
top1 Bibliografia
- BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979