Nel caso disciplinato dai primi due commi dell'art. 57 l.n. (intervento in atto di muto o sordo che sa leggere e scrivere), è ammissibile che si possa rinunciare ai testi, in considerazione del fatto che il muto o il sordo è in grado di leggere e scrivere (sempre che le altre parti costituite possano idoneamente rinunciare ai testi).
Nel caso invece, in cui la parte minorata non sia in grado di leggere e scrivere, quale che sia la ragione che impedisce alla parte di effettuare l'una o l'altra di tali operazioni, sarà necessario che il linguaggio con cui si esprime la parte muta o sorda (espressione che sostituisce la precedente "sordomuta" per effetto dell'art.
1 della Legge 95/2006) sia compreso, oltre che dall'interprete, anche da uno dei
testimoni, che diventano in tale frangente assolutamente non rinunciabili.