Rinunzia traslativa (accettazione tacita d'eredità)



Quando la volontà di colui che pone in essere la rinunzia consiste nel trasferire ad altri il diritto che ne è oggetto, la rinunzia non può essere considerata alla stregua di un atto di mero abbandono del diritto.

Si fa menzione a tal proposito di rinunzia traslativa o anche di rinunzia impropria. A ben vedere tuttavia la locuzione rinunzia dovrebbe essere bandita: si tratta, piuttosto, dell'atto contrario, cioè di una accettazione, di un recepimento del diritto seguito da un atto di disposizione di esso nota1.

Corrisponde a questa costruzione l'ipotesi della rinunzia all'eredità effettuata ai sensi dell'art. 478 cod.civ..

La norma citata prevede il caso della rinuncia all'eredità effettuata verso corrispettivo ovvero (a titolo gratuito) a favore soltanto di alcuni dei chiamati: viene stabilito che tale rinunzia importi accettazione tacita dell'eredità nota2.

Secondo un'opinione nota3 la prima ipotesi darebbe vita ad un contratto estintivo a titolo oneroso in conseguenza del quale verrebbe meno il diritto di accettare l'eredità. Vi è in proposito chi nota4 distingue il caso in cui la rinunzia verso corrispettivo sia effettuata a favore di tutti o a favore di alcuni soltanto tra i chiamati: soltanto nel primo si tratterebbe di un atto traslativo, mentre il secondo avrebbe pur sempre la consistenza giuridica della rinunzia.

E' tuttavia sufficiente mettere a fuoco le due fattispecie per comprendere che entrambe non consistono in atti di abbandono del diritto. Se Tizio, chiamato all'eredità di Caio, pone in essere una rinunzia a detta eredità verso il pagamento di un prezzo da parte di Sempronio, in effetti non ha abdicato al proprio diritto, bensì lo ha venduto. La cosa non cambia anche se a pagare siano tutti i coeredi. In tanto è possibile per Tizio compiere un atto di alienazione, in quanto il relativo oggetto sia precedentemente entrato a far parte del patrimonio dell'alienante.

La rinunzia verso corrispettivo di cui all'art. 478 cod.civ. altro non è se non l'alienazione dei diritti ereditari precedentemente acquisiti: il che non può non implicare la preventiva accettazione dell'eredità da parte dell'alienante nota5 .

Non diversamente si atteggia l'ulteriore ipotesi di cui alla norma in parola, vale a dire la rinunzia fatta a favore di alcuni soltanto dei chiamati, pur quando sia stata posta in essere a titolo gratuito o liberale, ciò che sostanzierebbe una donazione indiretta.

Qualora il rinunziante si limitasse ad abbandonare il proprio diritto non potrebbe se non seguire l'attribuzione della quota secondo i criteri di legge: dovrebbe pertanto operare la trasmissione, la sostituzione, la rappresentazione, l'accrescimento o, extrema ratio, la successione secondo le regole ab intestato. Anche qui in tanto è possibile che l'atto (impropriamente chiamato rinunzia) abbia quale effetto quello di profittare a favore di alcuni chiamati determinati, in quanto il disponente abbia (per lo meno da un punto di vista logico) preventivamente acquisito mediante accettazione tacita l'eredità in forza dell'atto con il quale ne dispone.

In entrambi i casi si tratta di atti di disposizione bilaterali (contratti che, come tali, vedono la partecipazione anche dell'avente causa) che determinano una successione a titolo particolare della parte dei beni lasciati al rinunziante con la correlativa assunzione da parte di costui della qualità di erede, tacitamente assunta per effetto dell'atto di disposizione. Nella prima ipotesi si tratta di una vendita, nella seconda può trattarsi sia di una vendita sia di una donazione nota6 .

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.
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nota2

In dottrina (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione dell'eredità, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.179; Branca, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, p.274) si ritiene che questa norma disciplini una fattispecie tipica di accettazione tacita che il legislatore avrebbe previsto per evitare dubbi sulla univocità e concludenza dei comportamenti previsti (così Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.90).
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nota3

Cicu, op.cit., p.180; Buccisano, La novazione oggettiva ed i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968, p.123.
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nota4

Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, pp.417 e ss..
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nota5

Ferri, Successioni in generale (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.266.
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nota6

Macioce, voce Rinunzia, in Enc. Giur.Treccani, Milano, p. 5.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BRANCA, Il maggior godimento possibile delle cose comuni, Foro it., I, 1958
  • BUCCISANO, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968
  • DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, XXIII, 1972
  • MACIOCE, Rinuncia , Enc.dir.

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