Rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione ormai maturata



Successivamente al decorso del termine prescrizionale è possibile farvi rinunzia da parte di colui che si gioverebbe degli effetti estintivi di essa. Non è indispensabile a tal fine una dichiarazione rivestita di un particolare formalismo: è sufficiente una condotta incompatibile con la volontà di giovarsi della prescrizione (art. 2937, III comma cod.civ. ) nota1.

Il problema diviene quello di apprezzare alcune condotte, eventualmente interpretabili come rinunzia tacita nota2. La giurisprudenza maggioritaria si è pronunziata negativamente in relazione al comportamento di colui che conduca trattative di natura transattiva concernenti il diritto prescritto (Cass.Civ. Sez. I, 4060/97 ; Cass.Civ. Sez. III, 4804/87; Cass.Civ. Sez. II, 5439/81); non mancano tuttavia affermazioni del tutto opposte (cfr. in questo senso Cass.Civ. Sez. I, 4322/78 Il punto sembra essere quello delle modalità e dei contenuti dell'accordo transattivo: un conto è trattare genericamente, un altro è dare inequivocamente per presupposta la esistenza del debito. E' stato ad esempio riconosciuto come rinunzia tacita ad eccepire la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, l'atto con il quale un coerede riconosce il diritto di un altro coerede di accettare l'eredità (Cass.Civ. Sez. II, 2411/99 ).

Di particolare interesse, stante il singolare intreccio di prescrizione e decadenza che si verifica in tema di vendita, è la considerazione della garanzia per i vizi. Si è infatti reputato che la condotta del venditore che ha riconosciuto i vizi della cosa possa normalmente valere solo ad impedire la decadenza che si produce decorsi otto giorni dalla consegna del bene, ma non integri parallelamente gli estremi della rinunzia implicita ad avvalersi dell'efficacia estintiva della prescrizione annuale prevista dall'art. 1495 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 5434/96 ).

Si pensi anche a quanto statuito dalle Sezioni Unite della S.C. in tema di occupazione c.d. espropriativa in esito alla costruzione dell'opera pubblica che abbia determinato l'irreversibile trasformazione del fondo. In particolare, si è deciso che la rinunzia a valersi della prescrizione del diritto all'indennità non implica analoga rinunzia in relazione al diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione sine titulo e della privazione della proprietà in seguito al verificarsi della accessione invertita (Cass.Civ. Sez. Unite, 12150/92 ).

Sono stati inoltre reputati con sicurezza fatti non compatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione la richiesta del debitore, successiva al compimento del termine prescrizionale, di una dilazione di pagamento nonché l'avere provveduto a pagare una minor somma rispetto a quanto dovuto a titolo di acconto (non di saldo) ovvero il pagamento dei soli interessi sul capitale.

Il problema più importante è stabilire la natura negoziale o meno della rinunzia ad avvalersi della prescrizione: ciò non tanto quando si tratti di una dichiarazione espressa (in cui è chiara l'espressione dell'intento della parte) quanto nell'ipotesi della rinunzia tacita o implicita.

Note

nota1

Ferrucci, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.422.
top1

nota2

Favorevole all'ammissibilità di una rinunzia tacita alla prescrizione Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.120.
top2

Bibliografia

  • FERRUCCI, Della prescrizione e della decadenza, Torino, Comm.cod.civ., 1980
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione ormai maturata"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti