Tema discusso è quello dell'ammissibilità di una rinunzia che riguardi soltanto parte del diritto. L'opinione negativa viene influenzata dallo specifico tema della rinunzia all'eredità che prenderemo in esame separatamente
nota1.
Invero, se si eccettua il caso della rinunzia all'eredità, in relazione alla quale si pone il problema della assunzione di una qualità personale, quella cioè di erede, che spiega il modo di disporre dell'art.
520 cod.civ., non sembrano esservi particolari ostacoli concettuali all'accoglimento della tesi positiva: in particolare la giurisprudenza ha evocato il concetto di rinunzia parziale per giustificare l'ammissibilità di una determinazione convenzionale dell'anzianità ai fini del computo dell'indennità di fine rapporto (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
5431/82; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
4333/82)
nota2.
Note
nota1
Di questo parere Ferrero-Podetti, La rinuncia all'eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.379.
top1nota2
In senso favorevole si esprime la dottrina maggioritaria (cfr. Fragali, La comunione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.II, Milano, 1978, p.457), anche se alcuni precisano come in talune ipotesi la rinuncia debba essere necessariamente totale, adducendo ad esempio, oltre alla rinuncia all'eredità, l' impossibilità di una rinuncia parziale al muro o di una rinuncia al solo muro, mantenendo la comproprietà del suolo (Branca, Comunione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, p.408).
top2 Bibliografia
- BRANCA, Comunione - Condominio di edifici, Bologna-Roma, Commentario del cod. civ, 1972
- FERRERO-PODETTI, La rinuncia all'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
- FRAGALI, La comunione, Milano, 1983