Rinunzia alla quota in comproprietà: accrescimento



E' possibile configurare fattispecie di accrescimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ovvero implicitamente da essa deducibili, come nel caso, altrove esaminato, della costituzione di usufrutto con patto di accrescimento mediante deductio ?

Quando l'atto negoziale ha ad oggetto il diritto di proprietà sembra evidente che la clausola di accrescimento non possa esplicare effetto alcuno, poichè verrebbe a porsi in irrimediabile contrasto con il criterio attributivo consistente nella successione a causa di morte.

Il diritto di proprietà deve infatti ritenersi irrevocabilmente acquisito al patrimonio del titolare quale conseguenza del perfezionamento dell'atto (donazione, vendita, permuta). La proprietà, in esito al decesso del titolare, dovrà dunque indispensabilmente far parte della sua successione.

Giova tuttavia rilevare che il decesso del comproprietario non è l'unica ipotesi in cui si può porre il problema dell'accrescimento: si pensi alla rinunzia meramente abdicativa alla quota parte del proprio diritto da parte del comunista o del condomino.

Si ipotizzi il caso di Tizio che vende a Primo, a Secondo ed a Terzo la proprietà dell'appartamento posto in Via Appia con clausola di accrescimento tra detti acquirenti. Indubbiamente l'efficacia di essa in relazione alla morte di ciascuno si porrebbe in contrasto con il divieto dei patti successori. I contitolari sono infatti divenuti proprietari in modo irreversibile: venendo meno Primo la quota di proprietà di costui dovrà essere devoluta ai di lui eredi.

Che cosa dire del diverso caso in cui Primo rinunziasse puramente e semplicemente alla quota di comproprietà spettantegli?
E' plausibile sostenere che la quota oggetto di rinunzia si accresca agli altri contitolari, in via proporzionale rispetto alla quota a ciascuno spettante?

A questo proposito occorre verificare la possibilità di fondare un diritto di accrescimento basato sull'effetto abdicativo.
Sia pure in base ad una regola non scritta, per lo più si ritiene ammissibile questo esito interpretativo (Cass. Civ. Sez. II, 3931/78; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 3819/2015 che, nel qualificare la rinunzia come liberalità indiretta ne esclude la forma vincolata propria della donazione) nota1. Dagli artt. 882, 1104 e 1118 cod.civ. emerge infatti la possibilità di una rinunzia al diritto, anche se non ne vengono precisate le conseguenze. Secondo Cass. Civ., Sez. II, 18344/2015 la rinunzia, possibile quando l'ente comune si palesasse come non necessariamente tale, condurrebbe alla produzione di effetti incrementativi in capo agli altri contitolari "senza necessità di accettazione da parte degli altri partecipanti alla comunione".

D'altronde le alternative consisterebbero o nel sancire l'irrinunziabilità del diritto, come pure afferma una parte della giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 6036/95; Cass. Civ. Sez. II, 3294/96), ovvero nel ritenere la quota oggetto della rinunzia acquisita al patrimonio dello Stato, in quanto bene vacante ex art. 827 cod.civ. qualora si trattasse di un immobile, res derelicta trattandosi di bene mobile nota2.

In materia di condominio il problema è collegato al pagamento delle spese relative agli enti comuni: la rinunzia, infatti, interverrà per lo più proprio per ottenere l'esonero dalla corresponsione delle stesse. La legge in alcuni casi vieta espressamente questo effetto, in altri lo consente limitatamente. In quest'ultimo senso si badi al modo di disporre dell'art. 882 cod.civ. , in forza del quale il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire alle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. L'art. 1118 cod.civ., dettato in materia di enti comuni condominiali, dispone invece al II comma che il condomino non può rinunziare al diritto su tali parti. Ciò fatto salvo quanto previsto al IV comma in riferimento al distacco dall'impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato nota3.

L'art. 1104 cod.civ. , più genericamente dettato in tema di comunione, prevede che ciascun partecipante debba contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, nonchè a quelle deliberate dalla maggioranza, facendo invece salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. Diverso è il tema della rinunziabilità mediante contegno concludente, ciò che è stato recisamente negato (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12959/2015).

Svolte queste osservazioni, occorre analizzare più approfonditamente il meccanismo giuridico in forza del quale si può produrre l'incremento del diritto dei partecipanti alla comunione. A tal riguardo è possibile evocare la più generale problematica dell'efficacia dell'atto negoziale nei confronti dei terzi. Vengono enunziate tre regole collegate l'una rispetto all'altra:
  1. il negozio non è per i terzi produttivo di effetti, salvo che siano favorevoli;
  2. l'effetto incrementativo del patrimonio del terzo può aver luogo anche indipendentemente da un atto di volontà di costui;
  3. il terzo ha comunque sempre la possibilità di respingere l'attribuzione che gli viene effettuata. Da questo punto di vista è possibile, specificando la nozione di rifiuto che verrà altrove approfondita, connotare la regola sub c) nel senso che il terzo ha la possibilità di eliminare retroattivamente gli effetti incrementativi che già si fossero prodotti in virtù dell'atto negoziale del disponente nota4. E' questa la tematica dei c.d. negozi a favore di terzi, che conoscono due modalità perfezionative legate ai due schemi generali (una modalità unilaterale secondo il paradigma di cui all'art. 1333 cod.civ. , l'altra bilaterale secondo il modo di disporre dell'art. 1411 cod.civ. ) nota5.

Queste argomentazioni ci consentono allora una costruzione delle fattispecie in esame (artt. 1104 , 882, 1118 cod.civ., sia pure, per quest'ultima norma, negli assai più ristretti limiti in cui una rinunzia appare ammissibile a far tempo dal 17 giugno 2013) non già in chiave di atti meramente abdicativi, riconducibili cioè ad una rinunzia, bensì ad atti dispositivi, mediante i quali venga immediatamente messa a disposizione della parte cui profitta l'attribuzione patrimoniale, salva la possibilità per questa parte di farvi rinunzia, eliminando retroattivamente l'effetto dell'attribuzione nota6.

Siamo al di fuori della nozione di accrescimento, dovendo l'efficacia incrementativa essere posta in relazione ad una fattispecie di atto dispositivo a favore di terzo.



Note

nota1

De Martino, Della proprietà, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.318.
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nota2

Cfr. Sicchiero, voce Rinuncia, in Enc. dir., p.655.
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nota3

Va osservato come, prima della novellazione operativa dal 17 giugno 2013 per effetto della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il testo dell'art. 1118 ammetteva implicitamente la rinunzia, dettando in maniera espressa la mera impraticabilità della conseguente esenzione dal pagamento delle spese condominiali. Per tale ragione la dottrina prevalente (Peretti Griva, Il condominio di case divise in parti, Torino, 1960, p.295 e Salis, Il condominio negli edifici, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1959, p.20) riteneva che la disposizione normativa non vietasse la rinunzia in sè, ma la rinunzia liberatoria. Rinunziasse pure il condomino: egli tuttavia non sarebbe rimasto liberato dall'obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.
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nota4

Conformi Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.818 e Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p.1291.
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nota5

Moscarini, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970, p.135.
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nota6

Analogamente Moscarini, voce Rinunzia, in Enc. giur. Treccani, p.3.
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Bibliografia

  • BENEDETTI, Dal contratto all'negozio unilaterale, Milano, 1969
  • DE MARTINO, Della proprietà, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1962
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MACIOCE, voce Rinunzia, Enc. giur.
  • MOSCARINI, I negozi a favore di terzo, Milano, 1970
  • PERETTI GRIVA, Il condominio di case divise in parti, Torino, 1960
  • SALIS, Il condominio negli edifici, Torino, Tratt. Dir. civ. diretto da Vassalli, 1959
  • SICCHIERO, Rinunzia, Enc.dir.

Prassi collegate

  • Quesito n. 419-2015/C, Rinunzia alla quota di comproprietà su bene gravato da sequestro conservativo
  • Quesito n. 1046-2014/C, Problemi in tema di rinunzia
  • Quesito n. 440-2014/C, Rinunzia alla quota di comproprietà: accrescimento e voltura catastale
  • Quesito n. 1050-2013/C, Rinunzia liberatoria alla quota di comproprietà

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