Rinunzia al beneficio di inventario



E' possibile che l'erede, dopo aver compiuto l'accettazione con beneficio di inventario rinunzi a quest'ultimo, così assumendo la qualità di erede puro e semplice. Il caso non è considerato esplicitamente dalla legge, la quale soltanto in via indiretta, nella parte finale del II comma dell'art.490 cod.civ., riferisce dell'indispensabilità per creditori e legatari di domandare la separazione dei beni qualora vogliano mantenere, rispetto al creditori dell'erede, la prelazione che compete loro per l'appunto "anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi ".

La rinunzia di cui si discorre è quella che sia stata posta in essere successivamente al compimento dell'accettazione beneficiata. Cosa dire di una rinunzia al beneficio dell'inventario che precedesse la dichiarazione di accettazione, nel senso di un atto che precludesse la possibilità di fruire del beneficio? A sostegno di chi nega questa possibilità viene indicata sia la contrarietà di siffatta rinunzia al divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ., sia l'esistenza di un generico principio di inderogabilità della disciplina che si fonderebbe sul modo di disporre del II comma dell'art. 470 cod.civ., ai sensi del quale l'accettazione beneficiata può farsi nonostante qualunque divieto del testatorenota1 .

Questi argomenti sembrano convincenti solo in relazione ad una rinunzia effettuata anteriormente alla morte dell'ereditando, non certamente in esito all'apertura della successione. Anzitutto non si vede come possa la rinunzia al beneficio che comunque segua la morte del de cuius, ancorchè posta in essere precedentemente alla dichiarazione di accettazione, valere come patto successorio. L'incidenza di un tale atto ha unicamente a che fare con la possibilità per l'erede di mantenere a proprio vantaggio la separazione patrimoniale, evitando la confusione tra i rapporti ereditari e quelli facenti capo al suo patrimonio personale. Nè pare congruente il riferimento al II comma dell'art. 470 cod.civ., che senza dubbio ha a che fare con l'impossibilità preventiva di escludere per l'erede la possibilità di adottare la cautela del beneficio dell'inventario. Una volta che si sia aperta la successione non si vede perchè negare all'erede di disporre del proprio diritto di fruire del beneficio, anche rinunziandovi. Il dubbio potrebbe caso mai riguardare l'irrevocabilità o meno della rinunzia in esame nota2 .

Note

nota1

Così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.507, secondo i quali la norma porrebbe una regola generale valevole per ogni volontà privata, compresa anche quella del chiamato.
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nota2

Discusso è altresì se la rinunzia possa produrre effetti retroattivi (in questo senso Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.142) o se piuttosto non faccia venir meno gli atti di liquidazione nel frattempo validamente posti in essere. Ciò anche se, come accade nel caso di decadenza dal beneficio, il chiamato all'eredità sarà considerato erede puro e semplice sin dal momento dell'apertura della successione (così Grosso-Burdese, op.cit., p.509; Vocino, voce Inventario, in N.mo Dig. it., p.19; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.424).
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • VOCINO, voce Inventario (beneficio di), N.mo Dig.it

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